sabato 19 aprile 2014

CODICE PENALE: Modifica dell'articolo 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso)

LEGGE 17 aprile 2014, n. 62 (G.U. n. 90 del 17-4-2014)

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso.

Entrata in vigore del provvedimento: 18/04/2014

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 416-ter del codice penale e' sostituito dal

seguente:

«Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). - Chiunque

accetta la promessa di procurare voti mediante le modalita' di cui al

terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della

promessa di erogazione di denaro o di altra utilita' e' punito con la

reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le

modalita' di cui al primo comma».

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 17 aprile 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei

ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

fonte: ilsole24ore.com\\CODICE PENALE: Modifica dell'articolo 416-ter

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