Il cosiddetto consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell’ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all’acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma integra l’illecito amministrativo sanzionato dall’art. 75 d.P.R. n. 309/1990, in presenza di determinate condizioni. È quanto stabilito dalla Cassazione nella sentenza 1874/14.
Il caso
Il Tribunale di Agrigento condannava quattro uomini per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, sulla base di una serie di conversazioni telefoniche. Ciascuno degli imputati propone ricorso in Cassazione, con distinti atti. Le intercettazioni, se correttamente interpretate, possono fondare una decisione di condanna. Gli imputati lamentano il fatto che la sentenza di condanna si sia basata unicamente su una serie di conversazioni telefoniche non correttamente interpretate. La Cassazione respinge tale censura sostenendo che la Corte territoriale ha ritenuto le dichiarazioni rese da un testimone pienamente attendibili e riscontrate dalle riprese effettuate mediante una telecamera. L’interpretazione delle conversazioni costituisce questione di fatto, sindacabile dal giudice di merito. Tra l’altro, i Giudici del Palazzaccio ribadiscono che esula dai loro poteri una rilettura dei dati di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. Con particolare riferimento alle intercettazioni telefoniche, «l’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza». Uno degli imputati denuncia, inoltre, il fatto che sia stata fatta rientrare nel reato di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309/1990 anche la condotta di detenzione di sostanza stupefacente destinata al c.d. uso di gruppo, nel caso in cui l’acquirente detentore sia anche assuntore. Osserva che la codetenzione in concorso con altri è compatibile con la quantità della sostanza, stante l’importo dell’acquisto, tale da rendere verosimile la destinazione all’uso personale. Anche tale doglianza è infondata: l’acquisto per il consumo di gruppo è stato escluso in forza della circostanza della corresponsione del prezzo dello stupefacente per intero da parte di uno degli imputati. Se si fosse trattato effettivamente di un acquisto in comune, lo stesso avrebbe dovuto corrispondere solo un terzo del complessivo importo. Tra l’altro, la condanna è in primo luogo fondata sull’esclusione degli estremi atti a ravvisare l’uso di gruppo non punibile secondo i parametri indicati dalla Sezioni Unite: il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell’ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all’acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma integra l’illecito amministrativo sanzionato dall’art. 75 d.P.R. n. 309/1990, a condizione che: a) l’acquirente sia uno degli assuntori; b) l’acquisto avvenga sin dall’inizio per conto degli altri componenti del gruppo; c) sia certa fin dall’inizio l’identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all’acquisto. Alla luce di quanto detto, il ricorso si intende respinto.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Detenzione illecita di stupefacenti: la Cassazione fornisce chiarimenti sul consumo di gruppo
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mercoledì 2 aprile 2014
Detenzione illecita di stupefacenti: la Cassazione fornisce chiarimenti sul consumo di gruppo
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