L'Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione per ottenere l'annullamento della sentenza d'Appello che, contrariamente ad un suo avviso d'accertamento, escludeva dalla tassazione il reddito di capitale derivante da interessi capitalizzati ma non ancora percepiti. Il Giudice di merito fondava la sua decisione proprio sul diverso "status" degli interessi, che non essendo ancora entrati nella materiale disposizione del percettore non potevano essere sottoposti ad IRPEF. La Corte chiamata ad esprimersi, con la sentenza n. 7090 depositata il 26 marzo scorso, ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione. Confermando quanto già sostenuto dai giudici di merito dei primi due gradi di giudizio, e quanto già affermato dalla stessa Corte, gli Ermellini hanno statuito che gli interessi derivanti dalle somme affidate dal cliente all'intermediario finanziario che siano soltanto "contabilizzati a credito in schede nominative e tabulati riferiti a detto creditore, non costituiscono reddito di capitale, desumendosi dall'art. 42, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo ratione temporis vigente) che gli interessi entrano a far parte del reddito solo se messi nella disponibilità concreta ed effettiva del creditore, il quale li abbia materialmente incamerati o ne abbia comunque disposto o sia stato messo nelle condizioni di farlo a suo piacimento". La Cassazione, al fine di scongiurare eventuali ulteriori dubbi interpretativi, ha aggiunto che l'ipotesi di equiparazione tra interessi contabilizzati e percepiti, prevista per i soli interessi oggetto di compensazione dal comma 3 del menzionato vecchio art. 42 T.U.I.R., dev'essere intesa in "senso stretto (...) valendo la norma esclusivamente per gli accrediti di somme su conto corrente" e non per i conti di gestione, come nel caso di specie, che si fondano su di un contratto di gestione individuale del patrimonio mobiliare riconducibile ad un "mandato ad investire denaro o ad amministrare portafoglio di titoli, conferito da un investitore ad un operatore finanziario".
Fonte: http://fiscopiu.it/La Stampa - Non si tassano gli interessi capitalizzati non ancora percepiti
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lunedì 31 marzo 2014
Non si tassano gli interessi capitalizzati non ancora percepiti
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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