mercoledì 2 aprile 2014

Mobbing, è il lavoratore che deve provarne la sussistenza

Il lavoratore ha l’onere di provare il carattere persecutorio dei comportamenti del datore di lavoro, l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente, il nesso eziologico e l’intento persecutorio. È quanto emerge dalla sentenza 898/14 della Cassazione.

Il caso

Una dipendente del Consorzio Nazionale Concessionari (poi Equitalia) si era rivolta al Tribunale per sentir dichiarare la illegittimità delle note di qualifica (mediocre) attribuite dal datore di lavoro e la illegittimità della condotta di mobbing di cui era stata vittima. Inoltre, aveva chiesto la condanna dello stesso Consorzio al pagamento del premio di rendimento in merito agli anni dal 1998 al 2002, cioè per il tempo di attribuzione del giudizio di mediocre; e al risarcimento di tutti i danni causati dall’illegittima condotta persecutoria: danno biologico, danno esistenziale e danno alla professionalità. La domanda dell’attrice, però, viene accolta parzialmente, sia in primo che in secondo grado. Alla lavoratrice, infatti, viene riconosciuto il premio di rendimento previsto dal 1998 al 2002, vista l’illegittimità delle note di qualifica attribuitegli, ma nessun risarcimento viene disposto in merito alla condotta di mobbing. E proprio la condotta di mobbing non è sussistente nemmeno per i Giudici di Cassazione, i quali, rigettando il ricorso della lavoratrice, precisano che per mobbing deve intendersi la condotta del datore di lavoro consistente in «reiterati e prolungati comportamenti ostili, di intenzionale discriminazione e di persecuzione psicologica, con mortificazione ed emarginazione del lavoratore». Sono 4 gli elementi che configurano la condotta di cui si tratta: la molteplicità dei comportamenti a carattere persecutorio; l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psico-fisica del lavoratore; e, infine, la prova dell’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio. Tutti elementi che deve provare la lavoratrice e, nel caso di specie, proprio tale prova è venuta a mancare.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Mobbing, è il lavoratore che deve provarne la sussistenza

Nessun commento:

Posta un commento

Responsabilità professionale medica, stop alle "liti temerarie" contro i medici

 Stop alle "liti temerarie" contro i medici: su 100 cause per responsabilità professionale, nel penale, solo il 5% porta a una con...