sabato 22 marzo 2014

Rateazione: decadenza dal beneficio dopo otto rate non pagate

Applicazione retroattiva per l’art. 52, comma 1, lett. a), n. 2) del D.L. n. 69/2013 (cosiddetto “Decreto Fare”, convertito nella Legge 9 agosto 2013, n. 98), che prevede l’innalzamento da due a otto del numero delle rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione del debito per somme iscritte a ruolo. La norma, dunque, sarà riferibile non solo ai piani di rateizzazione predisposti dopo il 22 giugno 2013, data di entrata in vigore del citato decreto, ma anche ai piani già in essere a quella data. Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 19 marzo 2014, n. 32/E, rispondendo alle richieste di chiarimenti pervenute da alcuni contribuenti. A detta conclusione l’Ufficio è giunto applicando in via interpretativa la ratio sottesa all’art. 4 del decreto di attuazione del 6 novembre 2013, (“Rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo, come previsto dall'art. 52, comma 3, del D.L. n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 98/2013”). La norma disciplina l'attuazione dell'art. 52 citato, comma 1, lett. a), n. 1, secondo cui il debitore, ove si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può chiedere di aumentare la rateazione delle somme iscritte a ruolo fino a centoventi rate mensili. L'art. 4 dispone che tale possibilità di rateazione, alla condizioni indicate, si applica anche ai "piani di rateazione già accordati alla data di entrata in vigore della modifica normativa", ovvero il 22 giugno 2013 (data di entrata in vigore del "Decreto Fare"). L'Agenzia ritiene, dunque, che la medesima ratiopossa essere applicata, in via interpretativa, con riferimento alla disposizione che ha innalzato (da due a otto) il numero delle rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione, per cui l’art. 19, comma 3, del D.P.R. n. 602/1973, come modificato dall’art. 52, comma 1, lett. a), n. 2), del D.L. n. 69/2013, è applicabile anche i piani di rateizzazione già in essere - e, dunque, non decaduti - alla data del 22 giugno 2013 (data di entrata in vigore del citato “Decreto Fare”).

Fonte: http://fiscopiu.it/La Stampa - Rateazione: decadenza dal beneficio dopo otto rate non pagate

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