Il possessore dell'immobile vanta il diritto ad una "definizione mirata e specifica" della sua proprietà, e, in difetto di questa, relativamente alle categorie e classi catastali, tenute presenti le circolari dell'Amministrazione, il privato può ricorrere al Giudice tributario. E tale diritto discende direttamente dall'art. 53 Cost. "poiché i dati catastali costituiscono il punto di riferimento per tutto il sistema impositivo, e non può essere assoggettato a indicazioni o provvedimenti di carattere generale". Dunque, ogni proprietario che vede negarsi dall'Amministrazione la sua richiesta di diversa classificazione catastale, e conseguente rendita, potrà rivolgersi al Giudice, il quale, svolte le opportune valutazioni circa le mutate condizioni, la vetustà dell'edificio nonché l'eventuale non rispondenza dell'immobile alle attuali esigenze, potrà anche "disapplicare i criteri elaborati dall'Amministrazione". Questo ciò che è successo per un immobile sito in Campobasso, i cui proprietari, vedendosi negare l'istanza di revisione, in autotutela, del classamento dalla categoria A/1 alla categoria A/2 ricorrevano davanti alla competente Commissione Provinciale Tributaria, la quale, in forza dei principi sovraesposti, con la sentenza n. 52/1/14, depositata il 6 febbraio 2014, prima disponeva una C.T.U. per l'accertamento di categoria, classe e rendita e poi accoglieva il ricorso annullando i provvedimenti. Nel caso di specie, dall'elaborato peritale, che si fondava tra l'altro su un'accurata comparazione di diversi complessi abitativi campobassani, emergeva come all'edificio in causa non potesse essere attribuita la classe risultante dal classamento automatico, ma quella maggiore "ritenuta più congrua alla realtà dei fatti".
Fonte: http://fiscopiu.it/La Stampa - Per la classificazione catastale l'ultima parola spetta al Giudice tributario
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sabato 22 marzo 2014
Per la classificazione catastale l'ultima parola spetta al Giudice tributario

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