È possibile l’apertura di finestre su area di proprietà comune e indivisa, ma non bisogna pregiudicare la stabilità e il decoro architettonico dell’edificio e, inoltre, non bisogna impedire l’esercizio concorrente di analoghi diritti degli altri condomini. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 53/2014.
Il caso
Un condominio conveniva in giudizio due coniugi, che avevano realizzato sul terrazzo di copertura due manufatti in profilato in ferro e pannelli e avevano, inoltre, aperto una finestra sul muro condominiale con affaccia sulla chiostrina, per vederli condannare al ripristino dello stato dei luoghi. Ritenuto che i manufatti arrecavano pregiudizio al decoro architettonico e possibile danno come ostacolo al deflusso delle acque piovane, i giudici di merito, in entrambi i gradi di giudizio, condannavano i convenuti alla demolizione dei manufatti realizzati e alla chiusura della finestra. I coniugi, tuttavia, non si arrendono e propongono ricorso in Cassazione. I manufatti arrecano pregiudizio al decoro architettonico? Gli Ermellini, pur sottolineando che la sentenza impugnata si è attenuta agli orientamenti secondo i quali sia l’art. 1120 c.c. (innovazioni gravose o voluttuarie) e sia l’art. 1122 c.c. (opere sulle parti dell’edificio di proprietà comune) vietano innovazioni che alterano il decoro architettonico del fabbricato, ha accolto il sesto e il settimo motivo del ricorso. In particolare, i giudici di appello avrebbero errato nel ritenere illegittima la finestra aperta dai ricorrenti sul muro condominiale. Infatti, la S.C. ha sottolineato che l’apertura di una finestra o di vedute, o la trasformazione di finestre in balconi, sono legittimi. Tuttavia – viene precisato in sentenza - vanno rispettati i limiti contenuti nell’art. 1117 c.c. (parti comuni dell’edificio), consistenti nel non pregiudicare la stabilità e il decoro architettonico dell’edificio, nel non menomare o diminuire sensibilmente la fruizione di aria o di luce per i proprietari dei piani inferiori, nel non impedire l’esercizio concorrente di analoghi diritti degli altri condomini, nel non alterate la destinazione a cui il bene è preposto e nel rispettare i divieti di cui all’art. 1120 c.c. (ad esempio, pregiudizio della stabilità e sicurezza del fabbricato, pregiudizio al decoro architettonico). Nella fattispecie, dunque, nessun pregiudizio è stato arrecato. E poi – conclude la Cassazione – l’apertura di finestre su area di proprietà comune e indivisa tra le parti «non integra gli estremi di una costituzione di un diritto di servitù», ma utilizzazione della cosa comune e, quindi, di un bene di cui è sono proprietari anche i ricorrenti.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Apertura di una finestra sul muro condominiale solo se non viene pregiudicata la stabilità e il decoro dell’edificio
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venerdì 21 marzo 2014
Apertura di una finestra sul muro condominiale solo se non viene pregiudicata la stabilità e il decoro dell’edificio
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