venerdì 21 marzo 2014

Lavoro interinale: non si può rimandare all’infinito l’assunzione a tempo indeterminato

L’addetto a un call center ha diritto all’assunzione a tempo indeterminato dopo tre successive proroghe del rapporto a termine. Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza 161/14.

Il caso

Una donna, dopo aver stipulato due contratti di lavoro temporaneo con un’agenzia interinale e dopo tre successive proroghe, chiede che venga dichiarato sussistente un rapporto di lavoro direttamente con l’impresa utilizzatrice e a tempo indeterminato In primo grado, ella vede riconosciute le sue ragioni ma la Corte d’Appello di Torino precisa che il contratto di fornitura di lavoro temporaneo ha natura causale, nel senso che l'imprenditore può farvi ricorso solo nei casi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e che ciò implica la necessaria esplicitazione del motivo della sua conclusione, cui è collegata la possibilità di controllarne il rispetto. La Corte aggiunge anche che l'indicazione della causale deve essere sufficientemente specifica così da poter essere oggetto di successivo accertamento giudiziale, specificità che mancava nel caso in esame. Ciò premesso, però, la Corte assume che, diversamente da quanto essa stessa aveva sostenuto in precedenti decisioni, l'indicazione generica dei motivi di ricorso al lavoro temporaneo non comporta la conversione del rapporto di lavoro alle dipendenze della impresa utilizzatrice e a tempo indeterminato. La donna propone, quindi, ricorso in Cassazione. La tesi sostenuta dalla Corte d'appello non è fondata. La Corte di Cassazione si è più volte espressa sulla questione: «in materia di contratto di lavoro interinale, la mancata o la generica previsione, nel contratto intercorrente tra l'impresa fornitrice ed il singolo lavoratore, dei casi in cui è possibile ricorrere a prestazioni di lavoro temporaneo, in base ai contratti collettivi dell'impresa utilizzatrice, spezza l'unitarietà della fattispecie complessa voluta dal legislatore per favorire la flessibilità dell'offerta di lavoro nella salvaguardia dei diritti fondamentali del lavoratore e fa venir meno quella presunzione di legittimità del contratto interinale, che il legislatore fa discendere dall'indicazione nel contratto di fornitura, delle ipotesi in cui il contratto interinale può essere concluso». La stessa Corte ha precisato che quando il contratto di lavoro che accompagna il contratto di fornitura è a tempo determinato, alla conversione soggettiva del rapporto, si aggiunge la conversione dello stesso da lavoro a tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato tra l’utilizzatore della prestazione, datore di lavoro effettivo, e il lavoratore. Il ricorso è, quindi, accolto con rinvio alla corte d’Appello in diversa composizione.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Lavoro interinale: non si può rimandare all’infinito l’assunzione a tempo indeterminato

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