L’invalidità del testamento richiede che, al momento della redazione dello stesso, il soggetto sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza 24881/13.
Il caso
Dopo la morte del padre, era nata una battaglia giudiziaria tra sei fratelli. due di loro, infatti, citavano in giudizio gli altri quattro, chiedendo la declaratoria di nullità, per mancanza di autografia, della seconda scheda testamentaria redatta dal de cuius, nonché l’annullamento della stessa, per incapacità naturale del testatore alla data di redazione e sempre l’annullamento per la captazione e la violenza morale perpetrati uno dei convenuti, nei confronti del quale si chiedeva la pronuncia di indegnità a succedere e la condanna alla restituzione dei cespiti mobiliari e immobiliari. A dichiarare l’incapacità di intendere e di volere del testatore è il Tribunale che, tuttavia, viene smentito dalla Corte di secondo grado, la quale sosteneva che gli attori non avevano provato l’incapacità di intendere e di volere del testatore che, al contrario, risultava essere pienamente capace. L’invalidità del testamento per incapacità naturale richiede che al momento della redazione il soggetto sia privo della coscienza del significato dei propri atti. La Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla questione, dichiara l’inammissibilità del ricorso e sottolinea che – come da consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 9081/2010 e n. 230/2011) - «l’annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l’esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere»; onere che, la Corte territoriale, ha ritenuto non assolto dai ricorrenti. Da qui è derivata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Testatore incapace di intendere e volere? È tutto da dimostrare
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martedì 11 febbraio 2014
Testatore incapace di intendere e volere? È tutto da dimostrare
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
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