Il reato previsto dall’art. 181 d.lgs. n. 42/2004 (opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa) non richiede, ai fini della sua configurabilità, un effettivo pregiudizio per l’ambiente, essendo sufficiente l’esecuzione di interventi in assenza di preventiva autorizzazione che siano astrattamente idonei ad arrecare nocumento al bene giuridico tutelato. Lo ha affermato la Cassazione nella sentenza 45181/13.
Il caso
La Corte d’Appello aveva confermato la pronuncia di colpevolezza nei confronti di un imputato in ordine al delitto di cui all’art. 181, comma 1-bis d. lgs. n. 42/2004, il quale aveva realizzato due verande e nicchie per alloggiamento di elettrodomestici con sistemazione di pertinenze esterne, in assenza di autorizzazione paesaggistica in zona vincolata e dichiarata di notevole interesse pubblico. La Corte di secondo grado, ricondotto il fatto all’ipotesi di cui all’art. 181, comma 1-bis, aveva sostenuto che l’intervenuto accertamento della compatibilità paesaggistica non escludeva la punibilità del delitto (che ha natura di reato di pericolo), ma aveva rilievo solo ai fini della rimessione in pristino (peraltro non disposta dalla sentenza impugnata). Contro tale sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, insistendo nella tesi dell’assenza di danno paesaggistico e nel ritenere che gli interventi rientrerebbero nella previsione dell’art. 181, comma 1-ter, d.lgs. n. 42/2004, per cui, come suggerito dal ricorrente, l’intervenuto accertamento di compatibilità paesaggistica comporterebbe una pronuncia di proscioglimento. Per la Suprema Corte, le censure sono prive di fondamento. Gli Ermellini, innanzitutto, hanno ribadito che il reato previsto dall’art. 181 d.lgs. n. 42/2004 è qualificabile come di pericolo astratto. Secondo Piazza Cavour, la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale si basa su accertamenti in fatto rientranti nelle prerogative del giudice di merito e insindacabili in sede di legittimità, perché congruamente motivati attraverso un percorso argomentativo privo di salti logici. Il Collegio, quindi, ha avallato quanto deciso dai giudici distrettuali, i quali hanno escluso l’applicabilità dell’art. 181, comma 1-ter che, prevede la non punibilità in caso di intervenuto accertamento di compatibilità paesaggistica, limitatamente però al reato contravvenzionale di cui all’art. 181, comma 1 (nella fattispecie concreta non ravvisato dal giudice di merito) e in determinate ipotesi, tra cui il caso di abusi minori, secondo la specifica previsione legislativa. Infatti, nel caso di specie, il giudice di merito aveva escluso che le opere in questione potessero considerarsi di entità così modesta da escludere l’impatto paesaggistico. Alla luce di ciò, tendendo le doglianze a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, il ricorso è stato rigettato.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Costruisce veranda per riporre gli elettrodomestici: vi è reato al di là del danno paesaggistico
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mercoledì 12 febbraio 2014
Costruisce veranda per riporre gli elettrodomestici: vi è reato al di là del danno paesaggistico
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