La Corte d’Appello respinge la richiesta di revoca dell’assegnazione della casa coniugale e di riduzione dell’assegno divorzile a favore della ex moglie con argomentazioni che prescindono dal reale contenuto dell’impugnazione. Per la Cassazione (sentenza 25322/13) la sentenza va cassata, in quanto non risultano valutate concretamente le capacità reddituali ridotte dell’ex marito e la proprietà di una casa in capo alla ex moglie.
Il caso
Il Tribunale, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra due coniugi, aveva assegnato la casa coniugale alla ex moglie, convivente con la figlia – maggiorenne, ma non ancora indipendente economicamente – e imposto all’ex marito un assegno divorzile di 100 € e uno di mantenimento della figlia di 350 € mensili. Contro tale decisione, la donna aveva proposto appello, lamentando la misura esigua dell’assegno divorzile, mentre il marito ha proposto appello incidentale. Respinti entrambi gli appelli, l’uomo ha presentato ricorso per cassazione, deducendo che la Corte d’Appello avrebbe mal interpretato la sua impugnazione e di conseguenza non avrebbe statuito sulla sua richiesta di eliminazione dell’assegno divorzile e di riduzione di quello destinato al mantenimento della figlia, in considerazione delle sue capacità reddituali ridotte (491 € - importo della pensione percepita dall’INPS). Inoltre, secondo il ricorrente, i giudici territoriali avrebbero erroneamente respinto l’ulteriore richiesta di revoca dell’assegnazione della casa coniugale, fondata sull’accertamento della proprietà di un appartamento in capo alla ex moglie e sulla sua richiesta di poter tornare a convivere con la figlia nella casa coniugale. A suo dire, la Corte distrettuale avrebbe respinto tale richiesta, considerando che questa comportasse per la figlia un mutamento dell’habitat familiare. Non si tratta di semplici argomenti difensivi in funzione della richiesta di rigetto dell’appello della ex moglie. Per la Suprema Corte il ricorso è fondato, perché la motivazione della sentenza di appello non prende in considerazione la richiesta di modifica degli obblighi contributivi. Questa, come evidenziato dagli Ermellini, è stata classificata dalla Corte di secondo grado come semplice spendita di argomenti difensivi in funzione della richiesta di rigetto dell’appello della ex moglie, respingendo la richiesta di revoca dell’assegnazione della casa coniugale con argomentazioni che prescindono dal reale contenuto dell’impugnazione. Pertanto, il Collegio ha accolto il ricorso, cassando con rinvio la sentenza impugnata.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Pensione esigua “prosciugata” da assegno divorzile e mantenimento, ma ci sono i presupposti per rimettere tutto in gioco
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giovedì 13 febbraio 2014
Pensione esigua “prosciugata” da assegno divorzile e mantenimento, ma ci sono i presupposti per rimettere tutto in gioco
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