La responsabilità solidale dei coniugi che abbiano presentato dichiarazione congiunta dei redditi “per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del coniuge”, prevista dall’art. 17, ultimo comma, della Legge n. 114/1977, vale anche per gli accertamenti dipendenti da comportamenti non riconducibili alla sfera volitiva e cognitiva di entrambi, in quanto conseguenti ad atti di accertamento in rettifica condotti esclusivamente nei confronti di uno solo di essi. Richiamando una precedente pronuncia dei Giudici di legittimità (Cass. n. 9209/2011), la Corte di Cassazione, con la sentenza del 31 gennaio 2014, n. 2223 ha deciso il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate contro una sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio. Il caso riguardava un contribuente cui era stato notificato, in ragione della presentazione di dichiarazione congiunta, un avviso di accertamento che aveva rideterminato il reddito d’impresa della moglie. La rideterminazione era stata effettuata da parte dell’Ufficio, in applicazione del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, sulla base della “irrealtà dei ricavi dichiarati”, costantemente inferiori alle componenti negative del reddito. Il contribuente aveva impugnato l’atto impositivo, risultando vittorioso in primo e secondo grado, sia sotto il profilo del suo difetto di legittimazione passiva - contestando dunque la sussistenza della responsabilità solidale dei coniugi in riferimento al reddito d’impresa di uno soltanto di loro, pur in presenza di dichiarazione congiunta - sia sotto il profilo dei criteri utilizzati nella rideterminazione del reddito medesimo, contestandone la legittimità. La CTR aveva respinto il ricorso dell’Agenzia rilevando l’illegittimità dell’avviso di accertamento in quanto formato con mero riferimento ai coefficienti presuntivi di reddito, da considerarsi alla stregua di presunzioni semplici che vanno confortate con ulteriori elementi. L’Agenzia, impugnando il provvedimento dei Giudici di secondo grado, aveva addotto l’omessa pronuncia della CTR sulla responsabilità solidale, contestando anche i rilievi dei giudici del merito circa l’accertamento presuntivo effettuato dall’Ufficio. L’Agenzia spiegava, nel ricorso, che la rideterminazione del tributo era avvenuta sulla base del rilievo della palese antieconomicità della gestione aziendale, e che la formazione della pretesa tributaria era avvenuta nel contradditorio con il contribuente. La Suprema Corte ha dato ragione all’amministrazione finanziaria, tanto in relazione alla riconosciuta responsabilità solidale del contribuente quanto sulla legittimità dell’accertamento presuntivo effettuato dall’Ufficio. I Giudici di legittimità hanno dunque disposto la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di secondo grado in diversa composizione perché si pronunci sulla fattispecie alla luce dei principi enunciati dalla Corte.
Fonte: http://fiscopiu.it/news/il-contribuente-responsabile-solido-anche-i-redditi-d-impresa-del-coniuge /La Stampa - Il contribuente è responsabile in solido anche per i redditi d’impresa del coniuge
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giovedì 6 febbraio 2014
Il contribuente è responsabile in solido anche per i redditi d’impresa del coniuge
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Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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