L’esercizio dell’attività giornalistica se riguarda la diffusione di notizie concernenti un minore deve sempre avvenire nel rispetto di determinati limiti e, segnatamente, in quello della essenzialità dell’informazione, la cui valutazione è affidata all’apprezzamento del giudice di merito censurabile soltanto ove lo stesso sia affetto dai vizi di motivazione. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella sentenza 7504 del 18 febbraio 2014, indicando i criteri da seguire e i limiti da osservare nella pubblicazione dei dati personali concernenti i minori.
Il caso
Un giornalista pubblica su un periodico un articolo riguardante la morte di un minore causata da un incidente stradale, senza il consenso degli esercenti la potestà genitoriale. La notizia conteneva tutta una serie di informazioni dettagliate sulla vita e i familiari della vittima oltre ad essere corredata da foto riguardanti il fatto e il minore stesso. Il giornalista viene condannato in primo grado alla pena di 8 mesi di reclusione per trattamento illecito di dati ex art. 167, comma 2, d.lgs. n. 196/03; in appello il giudice conferma la condanna riducendo però la pena a 5 mesi e 10 giorni in applicazione della circostanza attenuante ex art. 62, n. 1, c. p.. Il condannato ricorre in Cassazione ritenendo di non aver commesso alcuna violazione perché le informazioni dettagliate presenti nell’articolo erano necessarie e volte a sensibilizzare l’opinione pubblica. La Cassazione richiamando una sua costante giurisprudenza ribadisce che al giornalista è consentito divulgare dati sensibili senza il consenso del titolare né l’autorizzazione del Garante per la tutela dei dati personali, a condizione che la divulgazione sia «essenziale», e cioè indispensabile in considerazione dell’originalità del fatto, o dei modi in cui è avvenuto. La valutazione della sussistenza di tale requisito costituisce accertamento in fatto, che il giudice di merito deve compiere caso per caso, indicando analiticamente le ragioni per le quali ritiene che sussista o meno il requisito di essenzialità. La Cassazione in linea con l’interpretazione della Corte territoriale, ritiene che la pubblicazione del minore con tanto di didascalia, di nome, cognome e indicazione dei componenti del suo nucleo familiare sia sovrabbondante rispetto al fatto storico costituito dall’incidente stradale. Un argine al legittimo esercizio del diritto di cronaca. In conclusione in linea con una precedente orientamento la Corte ritiene che il sacrificio della riservatezza trova spazio solo nell’ambito dell’«essenzialità» della condotta ricollegantesi al diritto-dovere d’informazione, secondo una nozione che va inquadrata nel generale parametro della «continenza», individuato anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale quale argine del legittimo esercizio del diritto di cronaca. Per questi motivi rigetta il ricorso del giornalista perché sono stati travalicati i limiti della «essenzialità e continenza» causando il mancato rispetto del prioritario diritto alla riservatezza del minore.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Diritto di cronaca, deve sussistere l’essenzialità dell’informazione giornalistica
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