Non applicabile la legge 189/2012
Bocciata, dunque, la richiesta di applicazione della legge 189/2012 che, all’articolo 3, prevede per l’esercente una professione sanitaria che si attiene a linee guida ed a buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica la non responsabilità penale per ‘colpa lieve’.
Tuttavia, secondo la Suprema corte, <<non vi sono elementi per ricondurre la condotta del ricorrente alla fattispecie de qua>>. Infatti, il giudice di primo grado ha rimarcato, traendola dalle risultanze probatorie, <<la piena sussistenza di un notevole grado di imperizia dell’imputato nei due interventi chirurgici>>.
La colpa grave
Dunque l’imputato è incorso in quella colpa grave tutt’ora rilevante nell’ambito della professione medica e rinvenibile <<nell’errore inescusabile, che trova origine o nella mancata applicazione delle cognizioni generali e fondamentali attinenti alla professione o nel difetto di quel minimo di abilità e perizia tecnica nell’uso dei beni manuali o strumentali adoperati nell’atto operatorio e che il medico deve essere sicuro di poter gestire correttamente o, infine, nella mancanza di prudenza o di diligenza, che non devono mai difettare in chi esercita la professione sanitaria>>.
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