martedì 21 gennaio 2014

Indennizzo per eccessiva durata del processo spetta anche al contumace

La tutela della ragionevole durata del processo è apprestata indistintamente a tutti coloro che sono coinvolti in un procedimento giurisdizionale, tra i quali non può non essere annoverata anche la parte non costituita in giudizio, nei cui confronti la decisione è comunque destinata a esplicare i suoi effetti. Inoltre, non vi è ragione per negare che anche il contumace possa subire quel disagio psicologico, che normalmente risentono le parti, a causa del ritardo eccessivo con cui viene definito il processo che le riguarda. La mancata costituzione in giudizio può quindi, eventualmente, influire sull’an o sul quantum dell’equa riparazione, ma non costituisce di per sé motivo per escludere senz’altro il relativo diritto.

Il Caso
Veniva proposta domanda per l’ottenimento dell’equa riparazione del danno non patrimoniale conseguente alla durata non ragionevole di una causa civile durata oltre 30 anni (nella specie una causa di divisione ereditaria, iniziata nel 1976 ed ancora pendente all’epoca della presentazione del ricorso per l’equi indennizzo).
La Corte d’appello adita commisurava l’indennizzo esclusivamente al tempo successivo alla costituzione in giudizio del ricorrente (avvenuta nel 1994).
Il ricorrente impugnava in Cassazione tale pronuncia, sostenendo che ai fini dell’indennizzo in parola si sarebbe invece dovuto tenere conto anche del tempo in cui egli era stato contumace.

La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, illustra che la doglianza del ricorrente va accolta.
Sulla questione prospettata sussistono, invero, due orientamenti contrastanti.

a) Tesi dell’ammissibilità dell’indennizzo
L’indennizzo per l’equa riparazione del danno non patrimoniale conseguente alla durata non ragionevole di una causa compete anche a chi non si è costituito (o per il tempo in cui non si è costituito); ciò in quanto il contumace è, comunque, parte del processo.
In tal senso si veda Cass. n. 21508/07, Cass. 8130/10, Cass. n. 27091/11, Cass. n. 23153/12 e Cass. n. 4387/13.

b) Tesi dell’esclusione dell’indennizzo
La necessità di una costituzione in giudizio della parte che invoca la tutela della legge a sanzionare l’irragionevole durata è premessa indiscutibile per una ragionevole operatività dell’intero sistema di cui alla legge n. 89/2001; ciò in quanto:
non potrebbe operare, in difetto di tale costituzione, lo scrutinio sul comportamento della parte delineato dall’art. 2, secondo comma, della legge;
non sarebbero esercitabili i poteri di liquidazione equitativa dell’indennizzo correlati, ragionevolmente, al concreto patema che sulla parte ha avuto la durata del processo: “solo la parte che abbia, in realtà, attivamente partecipato al processo in quanto costituita può subire quel patema d’animo ovvero quella sofferenza psichica causata dal superamento del limite ragionevole della durata del processo e, quindi, assumere la qualità di parte danneggiata” (a differenza di “chi ha scelto, consapevolmente, di non costituirsi nel giudizio e, quindi, di disinteressarsi dello stesso, dimostrandosi, in linea potenziale, incurante degli effetti di una possibile decisione negativa nei suoi confronti)”.
In tal senso si veda Cass. n. 13803/11 e Cass. n. 4474/13.
Tra tali due orientamenti, le Sezioni Unite aderiscono al primo.
Ciò alla luce delle seguenti considerazioni:
le disposizioni sia internazionali sia interne che disciplinano la materia non contengono alcuna espressa limitazione, per il contumace, del diritto a ottenere in tempi ragionevoli la conclusione del giudizio, anche se non vi si è costituito:
o l’art. 6 della convenzione Europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, attribuisce tale diritto a “ogni persona”, relativamente alla “sua causa”;
o l’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 assicura una equa riparazione a “chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale” per effetto della violazione di quel principio.
l’art. 111 della Costituzione inserisce la garanzia di ragionevole durata tra le garanzie del “giusto processo” che, precisano i Giudici, insieme con quelle del contraddittorio, della parità tra le parti, della terzietà e imparzialità del giudice, “certamente competono anche a chi non si sia costituito in giudizio”.
la contumacia è sempre stata configurata come un atteggiamento pienamente legittimo e non preclusivo dell’assunzione della qualità di parte (ma ragione anzi di talune specifiche tutele).
anche la contumacia, peraltro, può in ipotesi influire (talvolta positivamente, talaltra negativamente) sui tempi del giudizio; la pronuncia in commento illustra al riguardo che “non è allora condivisibile l’assunto secondo cui la contumacia preclude comunque il riconoscimento del diritto all’equa riparazione, poiché impedisce di applicare il criterio del “comportamento delle parti”, del quale occorre tenere conto a norma dell’art. 2, l. n. 89/01;
sono asserzioni e deduzioni aprioristiche quelle secondo cui la mancata costituzione in giudizio andrebbe considerata come indice univoco di disinteresse all’esito della lite e conseguentemente alla sua durata, la quale pertanto, pur se eccessiva, non potrebbe comportare quel patema d’animo che invece prova chi partecipa attivamente al processo; difatti, illustrano le Sezioni Unite:
o “la scelta della contumacia può derivare dalle più varie ragioni, anche diverse dall’indifferenza per il risultato e per i tempi della controversia, come tra l’altro la convinzione della totale plausibilità o al contrario della assoluta infondatezza delle ragioni avversarie”;
o “la durata superiore ai limiti della ragionevolezza del processo fa presumere senz’altro la causazione di un danno non patrimoniale (…) di per sé derivante dall’attesa, prolungata per un tempo esorbitante, di una decisione che comunque incide sulla parte nei cui confronti viene assunta”.

In conclusione, la Cassazione accoglie il ricorso, osservando che la mancata costituzione in giudizio può quindi, eventualmente, influire sull’an o sul quantum dell’equa riparazione, ma non costituisce di per sé motivo per escludere senz’altro il relativo diritto.

fonte: Altalex.com/nota di GiulioSpina/Indennizzo per eccessiva durata del processo spetta anche al contumace

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