Possibile la liquidazione equitativa del danno da «fermo tecnico» del veicolo a seguito di sinistro stradale anche in assenza di prova specifica. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 22687/13, si è espressa in materia di risarcimento danni e liquidazione degli stessi in via equitativa. La valutazione equitativa non necessita di una dimostrazione minuziosa e particolareggiata. In particolare, la S.C. ha ribadito che «qualora sia provata, o non contestata, l’esistenza del danno», il giudice può ricorrere alla valutazione equitativa «non solo quando sia impossibile stimare con precisione l’entità dello stesso, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia difficoltosa». Liquidazione equitativa anche in assenza di prova specifica? Inoltre, in ordine alla doglianza relativa al danno da «fermo tecnico», gli Ermellini rilevano la possibilità di una liquidazione equitativa del danno da «fermo tecnico» del veicolo a seguito di sinistro stradale anche in assenza di prova specifica. Infatti – precisano i giudici di Cassazione - l’autoveicolo è «fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it/La Stampa - L’auto è comunque fonte di spesa: nessuna prova per la liquidazione equitativa del fermo tecnico
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martedì 14 gennaio 2014
L’auto è comunque fonte di spesa: nessuna prova per la liquidazione equitativa del fermo tecnico

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