martedì 14 gennaio 2014

Consulta, legge elettorale: resta il proporzionale senza "premio"

Il premio di maggioranza previsto  dal Porcellum <<è foriero di una eccessiva sovra-rappresentazione  della lista di maggioranza relativa, in quanto consente ad una lista  che abbia ottenuto un numero di voti anche relativamente esiguo di  acquisire la maggioranza assoluta dei seggi''. Per questo ''si può verificare in concreto una distorsione fra voti espressi ed  attribuzione di seggi'' che ''assume una misura tale da comprometterne la compatibilità con il principio di eguaglianza del voto>>. Lo evidenzia la Corte Costituzionale nelle sentenza n. 1 del 2014 con cui fornisce le motivazioni della bocciatura della legge elettorale e spiega che l’impossibilità di esprimere preferenze <<ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione>>.

La legge elettorale in vigore
La legge elettorale che rimane in vigore dopo gli interventi della Consulta sul Porcellum consiste in un sistema proporzionale depurato del premio di maggioranza. <<Ciò che resta, invero - scrive la Consulta - è precisamente il meccanismo in ragione proporzionale delineato dall'art. 1 del Dpr n. 361 del 1957 e dall'art. 1 del Dlgs n. 533 del 1993, depurato dell'attribuzione del premio di maggioranza; e le norme censurate riguardanti l'espressione del voto risultano integrate in modo da consentire un voto di preferenza>>.

<<Non rientra tra i compiti di questa Corte valutare l'opportunità e/o l'efficacia di tale meccanismo - sottolinea la Consulta - spettando ad essa solo di verificare la conformità alla Costituzione delle specifiche norme censurate e la possibilità immediata di procedere ad elezioni con la restante normativa, condizione, quest'ultima, connessa alla natura della legge elettorale di 'legge costituzionalmente necessaria’>>.

Effetti solo dalle prossime elezioni
<<È evidente - prosegue la sentenza - che la decisione che si assume, di annullamento delle norme censurate, avendo modificato in parte qua la normativa che disciplina le elezioni per la Camera e per il Senato, produrrà i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale, consultazione che si dovrà effettuare o secondo le regole contenute nella normativa che resta in vigore a seguito della presente decisione, ovvero secondo la nuova normativa elettorale eventualmente adottata dalle Camere>>.

Nessun impatto sugli atti posti in essere
<<Essa, pertanto - precisa la Consulta-, non tocca in alcun modo gli atti posti in essere in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle norme annullate, compresi gli esiti delle elezioni svoltesi e gli atti adottati dal Parlamento eletto>>.

Elezioni salve
<<Le elezioni che si sono svolte in applicazione anche delle norme elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono, in definitiva, e con ogni evidenza, un fatto concluso, posto che il processo di composizione delle Camere si compie con la proclamazione degli eletti - si legge - Del pari, non sono riguardati gli atti che le Camere adotteranno prima che si svolgano nuove consultazioni elettorali>>.

Preferenze, ferita la logica della rappresentanza
E per quanto concerne l’impossibilità di esprimere un voto di preferenza, la Consulta osserva: <<In definitiva, è la circostanza che alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini, che ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione. Simili condizioni di voto, che impongono al cittadino, scegliendo una lista, di scegliere in blocco anche tutti i numerosi candidati in essa elencati … rendono la disciplina in esame non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi>>.

<<Le condizioni stabilite dalle norme censurate sono, viceversa, tali da alterare per l’intero complesso dei parlamentari il rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti. Anzi, impedendo che esso si costituisca correttamente e direttamente, coartano la libertà di scelta degli elettori nell’elezione dei propri rappresentanti in Parlamento, che costituisce una delle principali espressioni della sovranità popolare, e pertanto contraddicono il principio democratico, incidendo sulla stessa libertà del voto di cui all’art. 48 Cost. (sentenza n. 16 del 1978)>>.

Le norme dichiarate illegittime
Per queste ragioni la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 83, comma 1, n. 5, e comma 2, del Dpr 30 marzo 1957 n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati; l’illegittimità costituzionale dell’articolo 17, commi 2 e 4, del Dlgs 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica); e degli articoli 4, comma 2, e 59 del Dpr n. 361 del 1957, nonché dell’art. 14, comma 1, del Dlgs n. 533 del 1993, nella parte in cui non consentono all’elettore di esprimere una preferenza per i candidati.

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fonte: Altalex.com/Consulta, legge elettorale: resta il proporzionale senza "premio"

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