Lo ha stabilito la Corte di cassazione a Sezioni unite, con la sentenza 1009/2014, ricordando che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetto, ai sensi dell’articolo 75 del Dpr n. 115/2002, «per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse».
Il caso
Nel caso di specie, spiega la Suprema Corte, <<l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, certamente valida anche per il regolamento di giurisdizione, risultava dalla citazione introduttiva, che richiamava il relativo provvedimento del Consiglio dell’ordine degli avvocati ed il patrocinio, inoltre, era stato assunto da avvocato iscritto nell’apposito elenco degli avvocati abilitati>>.
No all’errore revocatorio
<<In tale situazione - prosegue la sentenza - si deve escludere la sussistenza di un errore revocatorio circa la ricorrenza di una ipotesi di patrocinio a spese dello Stato, potendosi al più discutere di un eventuale error in procedendo per la mancata attribuzione di rilievo all’omessa menzione, nel ricorso, dell’avvenuto deposito, nella fase di merito, del provvedimento di ammissione>>.
In definitiva, siccome la causa era stata introdotta da un legale in regime di patrocinio a spese dello Stato ed è poi proseguita, nella fase del regolamento di giurisdizione, da altro avvocato appartenente allo stesso studio e iscritto nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, ne consegue che la sentenza <<non è incorsa in un errore revocatorio laddove, sulla base di quanto risultava dalla citazione introduttiva del giudizio di merito, ha ritenuto che ricorresse una ipotesi dl patrocinio a spese dello Stato>>.
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