Un condomino adibiva a bar, cornetteria e circolo ricreativo, i suoi tre locali commerciali ubicati al piano terra di un palazzo. Luoghi di intrattenimento e vendita di alcolici, aperti fino a tarda notte, in cui confluivano numerosi avventori: ottimi affari, insomma, per il proprietario. Tuttavia, un altro condomino, ritenendo incompatibili con il decoro e la tranquillità dell’edificio tali attività e visto il grave turbamento alla quiete e alla salute degli abitanti del palazzo, impugnava avanti al Tribunale la delibera dell’assemblea condominiale del 31 luglio 2001, per sentire accertare e dichiarare l’illecita destinazione dei locali. Se da una parte il Tribunale aveva accolto le richieste dell’attore, in quanto la destinazione dei 3 locali violava l’art. 12 del regolamento condominiale, dall’altro, i giudici di secondo grado avevano dichiarato che tale regolamento non era vincolante per il proprietario dei locali, in quanto da lui mai accettato formalmente. Il restringimento dei poteri e delle facoltà richiede il consenso scritto del proprietario. I giudici di Cassazione (sentenza 22892/13) confermano proprio quanto affermato dai giudici di appello e precisano che la deliberazione in questione aveva portata innovativa nei confronti del proprietario dei locali, in quanto incideva negativamente sull’utilizzabilità e destinazione delle parti dell’edificio di proprietà esclusiva, «comportando un restringimento dei poteri e delle facoltà che il condomino aveva iure domini sulla proprietà immobiliare individuale». Un restringimento, questo, che richiedeva il consenso, «espresso in forma scritta», dell’interessato (art. 1350 c.c.). Ciò che gli altri condomini possono fare, a parere della Cassazione, è richiedere il ristoro del danno morale, biologico e patrimoniale (deprezzamento del valore del proprio immobile) provocati dalle immissioni superiori alla soglia di normale tollerabilità, derivanti dai locali aperti fino a tarda notte.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Bar, cornetteria e circolo: il condominio non può opporsi, tranne se...
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
lunedì 20 gennaio 2014
Bar, cornetteria e circolo: il condominio non può opporsi, tranne se...
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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