Equitalia deve risarcire i danni per le ganasce fiscali iscritte sull'auto nonostante il credito da recuperare sia ormai prescritto. Il fermo dell'autovettura ha provocato disagi e danni morali alla contribuente, un'insegnante che la usava per andare ogni giorno presso la sua scuola distante oltre duecento chilometri da casa. Così è scattato un risarcimento del danno per 500 euro oltre ad altri 500 euro per le spese di giudizio.
A deciderlo sono stati i giudici tributari di Campobasso (presidente e relatore Di Nardo), con la sentenza 182/1/2013 depositata lunedì 23 dicembre.
La vicenda
Ma cosa era successo? Tra marzo e luglio del 2001 la contribuente era stata raggiunta da tre cartelle di pagamento: una relativa a contributi Inps e le altre due a imposte e tributi. Dopo quasi dodici anni (aprile 2013) Equitalia ha proceduto a mettere le ganasce fiscali all'autovettura della contribuente. Solo che erano già passati i dieci anni necessari a far scattare la prescrizione (così come previsto dall'articolo 2946 del Codice civile). In realtà, l'agente della riscossione ha sottolineato in giudizio che nel 2005 aveva inviato altre intimazioni di pagamento che, a suo avviso, avrebbero interrotto la prescrizione. Già, però, la Commissione tributaria aveva accolto la richiesta di sospensiva nello scorso mese di maggio. Ora, oltre ad annullare il provvedimento di fermo, ha anche deciso la condanna di Equitalia al risarcimento dei danni. La decisione riguarda la sola parte dei tributi richiesti con le cartelle, perché il collegio molisano ha ricordato come per la parte dei crediti Inps fosse competente il giudice del lavoro.
Il danno
La sentenza riconosce che all'epoca del fermo l'insegnante lavorava in un istituto scolastico a duecento chilometri di distanza dalla sua abitazione. Di conseguenza «è ragionevole presumere che fu privata ingiustamente della possibilità di utilizzare la propria autovettuta subendo notevoli disagi e danni materiali». A tal proposito, la pronuncia ricorda anche quanto già precisato dalla Cassazione (pronunce 6976/2003 e 17485/2011): «Il danno da lite temeraria è costituito non già dalla lesione della posizione materiale della parte vittoriosa, ma dagli oneri di ogni genere (patema d'animo, perdite di tempo occorrenti per approntare la propria difesa, preoccupazione di potere soccombere di fronte a un evidente abuso dell'autorità) che abbia dovuto affrontare per essere stala costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa della parte avversa e dai disagi in genere sopportati per effetto di quella iniziativa, danni la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza».
fonte: Fisco, ganasce fuori tempo massimo? Equitalia deve risarcire i danni al contribuente per il mancato utilizzo dell'auto - Il Sole 24 ORE
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martedì 7 gennaio 2014
Fisco, ganasce fuori tempo massimo? Equitalia deve risarcire i danni al contribuente per il mancato utilizzo dell'auto
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
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