La norma
La nuova formulazione dell’articolo 155 quinquies, 1 comma, c.c., prevede che: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”. E al secondo comma: “Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto”.
Le diverse interpretazioni
In merito si sono susseguite diverse interpretazioni: la prima che sosteneva il diritto esclusivo alla percezione dell’assegno del figlio; la seconda che individuava quale regola generale il versamento al figlio maggiorenne, e solo in ipotesi residuali, da verificare caso per caso, un diritto iure proprio del genitore convivente. E la terza, da preferire secondo la Prima Sezione, per cui “l’art. 155 quinquies, primo comma, seconda parte, c.c. si sarebbe limitato a dettare, in seno ai giudizi di separazione e divorzio, delle mere norme regolanti il momento attuativo dell’obbligo di corresponsione dell’assegno, prevedendo il versamento nelle mani direttamente del figlio maggiorenne, ovvero del genitore convivente laddove ravvisato opportuno dal giudice”.
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