sabato 11 gennaio 2014

Al coniuge separato l’assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente

Anche dopo la riforma dell’articolo 155 quinquies del codice civile, avvenuta nel 2006, il coniuge è ancora legittimato a chiedere all’ex l’assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente, che il giudice, se ritiene, potrà disporre anche nelle sue mani. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 359/2014, respingendo il ricorso di un marito condannato a versare 700 euro al mese alla ex moglie per il mantenimento del figlio ventenne impegnato negli studi universitari.

La norma
La nuova formulazione dell’articolo 155 quinquies, 1 comma, c.c., prevede che: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”. E al secondo comma: “Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto”.

Le diverse interpretazioni
In merito si sono susseguite diverse interpretazioni: la prima che sosteneva il diritto esclusivo alla percezione dell’assegno del figlio; la seconda che individuava quale regola generale il versamento al figlio maggiorenne, e solo in ipotesi residuali, da verificare caso per caso, un diritto iure proprio del genitore convivente. E la terza, da preferire secondo la Prima Sezione, per cui “l’art. 155 quinquies, primo comma, seconda parte, c.c. si sarebbe limitato a dettare, in seno ai giudizi di separazione e divorzio, delle mere norme regolanti il momento attuativo dell’obbligo di corresponsione dell’assegno, prevedendo il versamento nelle mani direttamente del figlio maggiorenne, ovvero del genitore convivente laddove ravvisato opportuno dal giudice”.

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fonte: ilsole24ore.com/Al coniuge separato l’assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente

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