Integra il delitto di esercizio abusivo della professione di avvocato la condotta di chi, conseguita l’abilitazione statale, eserciti l’attività professionale senza aver ottenuto l’iscrizione all’albo professionale. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 646/2014, rigettando il ricorso di un uomo che aveva superato l’esame di avvocato ma non si era iscritto all’albo, confermando la decisione della Corte d’Appello di Lecce per esercizio abusivo della professione (art. 348 Cp) in continuazione con il reato di falsa attestazione dell’identità davanti ad un ufficiale (art. 495 Cp), per essersi qualificato come avvocato davanti ai giudici
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fonte: ilsole24ore.com/Avvocati, esercizio abusivo per chi ha superato l’esame ma non è iscritto all’albo
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sabato 11 gennaio 2014
Avvocati, esercizio abusivo per chi ha superato l’esame ma non è iscritto all’albo

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