Non occorre una lunga sequela di azioni delittuose per ritenere integrato il reato di stalking, è sufficiente che esse siano di numero e consistenza tali da ingenerare nella vittima il fondato timore di subire offesa alla propria integrità fisica o morale. Lo ha sottolineato la Cassazione con la sentenza 27798/13.
Il caso
Il Tribunale del Riesame, in parziale riforma della decisione del Gip, aveva prescritto ad un uomo, indagato per il delitto di atti persecutori (art. 612 bis c.p.) nei confronti della moglie e le due sorelle della stessa, di non avvicinarsi ai luoghi di dimora e di lavoro delle 3 donne. La Quinta Sezione Penale della Cassazione, a cui si è rivolto l’imputato, non ha dubbi nel ritenere che gli elementi posti a base dell’ordinanza impugnata «sono stati oggetto di adeguata valutazione nel rispetto dei canoni di ordine logico che debbono orientare il giudice di merito nelle scelte da compiere nel proprio lavoro di ricostruzione della fattispecie cautelare». La Cassazione ha anche specificato che se da una parte è vero che il reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.) «richiede la reiterazione delle condotte di violenza o minaccia», dall’altra «è altresì evidente che non occorre una lunga sequela di azioni delittuose per ritenere integrato il reato, essendo sufficiente che esse siano di numero e consistenza tali da ingenerare nella vittima il fondato timore di subire offesa alla propria integrità fisica o morale» e da provocare nella stessa «un perdurante e grave stato d’ansia», ovvero «un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto». E, nel caso in esame, il Tribunale del riesame ne ha dato adeguatamente conto, almeno nei limiti richiesti dalla natura cautelare del provvedimento. Pertanto, il ricorso dell’imputato è stato rigettato.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Perdurante e grave stato d’ansia della vittima? Misure cautelari per lo stalker
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lunedì 16 dicembre 2013
Perdurante e grave stato d’ansia della vittima? Misure cautelari per lo stalker

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