La Sezione disciplinare del Csm nel comminare la censura ha chiarito che il capo 15 della circolare del Consiglio superiore sugli incarichi extragiudiziari n. 15207 del 16 dicembre 1987, nel testo risultante a partire dalla delibera del 24 luglio 2007, pone il divieto di organizzare scuole private di preparazione a concorsi o esami per l’accesso alle magistrature e alle altre professioni legali. Una posizione confermata dalle Sezioni unite che così giustificano il superamento di una propria precedente sentenza (n. 86/2008) dove si ritenne, in un caso analogo, non integrato l’illecito in quanto il magistrato non aveva dato vita ad una impresa.
“La soluzione più ‘benevola’ - spiega oggi la Corte - era stata assunta in quanto il fatto era cessato prima dell’entrata in vigore della nuova circolare del luglio 2007, la quale - si evidenzia – toglie ogni questione, giacché, al di là delle forme organizzative, vieta l’attività in sé”.
Dunque, per le condotte collocabili dopo il luglio 2007 vale la regola del divieto assoluto, a prescindere dalle dimensioni e dalla forma organizzativa.
“I magistrati non sono esseri inanimati o meri burocrati della legge - si legge fra l’altro nella sentenza - e non vivono separati dal resto della società civile. Come cittadini e come persone, essi hanno certamente il diritto e il dovere di contribuire alla vita intellettuale e culturale del Paese”. Per questo “sono liberamente espletabili e non richiedono alcuna autorizzazione - spiegano gli 'alti giudici - le attività che costituiscono espressione di diritti fondamentali”, ma, nel caso in esame, “si é certamente al di fuori del nucleo dei diritti di libertà pura”. Il giudice sanzionato “ha fatto dell'insegnamento privato - rileva la Suprema Corte - un'attività, non episodica e disinteressata, ma professionale e sorretta dal conseguimento di un vantaggio economico, costituente per il magistrato istruttore una seconda professione”: un'attività, dunque, “che non può essere ricondotta alla mera utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore - conclude la sentenza - di opere dell'ingegno”.
In definitiva, per gli ermellini “l’attività didattica del magistrato, con la gestione sistematica e continuativa, da parte dello stesso, in forma di lavoro autonomo, attraverso la tenuta di lezioni a pagamento, di un servizio di formazione di più discenti finalizzato all’accesso a professioni del settore giuridico, costituisce esercizio di attività libero professionale, come tale rientrante nel divieto di cui all’art. 16, primo comma, dell’Ordinamento giudiziario per l’incompatibilità con l’esercizio delle funzioni dl magistrato”.
E “ai fini della configurabilità del divieto … basta che la preparazione ai concorsi o agli esami … avvenga con un’attività continuativa e professionale, anche quando l’aspetto organizzativo si risolva tutto nella autorganizzazione di chi ponga in vita la prestazione intellettuale”.
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