lunedì 2 dicembre 2013

Anche la semplice dazione di denaro può costituire induzione alla prostituzione

Ai fini della configurabilità del reato di induzione alla prostituzione minorile, non è necessario che il soggetto passivo sia avviato ad avere rapporti a pagamento con una pluralità indiscriminata di persone, essendo sufficiente che l’agente induca il soggetto passivo a fare mercimonio del suo corpo. Ad affermarlo è la Cassazione nella sentenza 26618/13. Il ricorso è stato presentato da due donne, condannate perché in concorso tra loro favorivano e sfruttavano la prostituzione di una minorenne. Le ricorrenti hanno lamentato violazione di legge per insussistenza degli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi del reato, evidenziando che non può parlarsi di favoreggiamento della prostituzione quando ci si adopera a favore della prostituta come persona e non della prostituzione. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso infondato, affermando che nella condotta di induzione va ricondotto qualsiasi comportamento che valga a spingere o solo a incoraggiare il minore a compiere atti sessuali a fronte di una controprestazione. Per gli Ermellini, i giudici di merito, sulla base di una attenta valutazione delle risultanze processuali e in particolare delle intercettazioni telefoniche, hanno escluso che la condotta posta in essere dalle imputate fosse mossa da spirito di solidarietà verso la giovane collega. In sede di legittimità – ha ricordato Piazza Cavour - , non possono rivalutarsi gli argomenti di cui l’organo giudicante si è avvalso per sostanziare il proprio convincimento o verificare se i risultati dell’interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. Con il ricorso in Cassazione, invece, è necessario accertare se nell’interpretazione delle prove siano state applicate le regole della logica e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Anche la semplice dazione di denaro può costituire induzione alla prostituzione

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