martedì 26 novembre 2013

Delitto di furto se il bene conserva i segni del legittimo possesso altrui

Chi si impossessa di una cosa smarrita che contenga chiari e intatti i segni esteriori di un possesso legittimo altrui, i quali consentano l’individuazione del titolare del diritto, commette un delitto di furto e non di appropriazione indebita, tale da integrare il reato presupposto della ricettazione di cui all’articolo 648 del codice penale. Lo ha stabilito la seconda sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza 46991/13.

La vicenda
Il caso riguardava la condanna per ricettazione, inflitta dal Tribunale e confermata dalla Corte di Appello, nei confronti di un soggetto che, tra alcuni oggetti smarriti, aveva rinvenuto anche un assegno bancario, dal quale poteva risalirsi agevolmente al titolare del conto corrente.

Le motivazioni
Secondo la Corte, il titolare dell’assegno “nonostante lo smarrimento, non aveva perso la propria signoria sulla cosa, permanendo il suo diritto alla restituzione in caso di rinvenimento della stessa”. Inoltre, in relazione alla mancata successiva restituzione dell’assegno dopo il suo rinvenimento, i giudici affermano che “il soggetto che abbia trovato l’oggetto smarrito, deve provvedere alla restituzione dello stesso ove siano presenti segni che consentano di individuarne il legittimo titolare; il non farlo integra una condotta appropriativa illecita idonea ad integrare sotto il profilo materiale e quello psicologico il delitto di furto, che costituisce il delitto presupposto della ricettazione”.

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fonte: ilsole24ore/Delitto di furto se il bene conserva i segni del legittimo possesso altrui

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