Se l’Amministrazione fornisce “attendibili elementi indiziari” in ordine alla costruzione di un meccanismo fraudolento posto in essere al fine di praticare sul mercato prezzi più bassi con evasione d’IVA e alterazione del libero mercato (c.d. “frodi carosello”), il contribuente sarà chiamato, per dimostrare la propria innocenza, ad un onere probatorio che non può limitarsi alla produzione di documentazione formale. Secondo la Cassazione, VI Sezione Civile Tributaria, che in questo senso si è pronunciata con sentenza n. 23691, depositata lo scorso 18 ottobre, “è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo, altrimenti indeducibili”. E, a questo fine, non è sufficiente l’eventuale dimostrazione “della regolarità formale delle scritture” o, ancora, l’evidenza contabile dei pagamenti effettuati, dal momento che si tratta di elementi “facilmente falsificabili”. Il fatto di causa aveva ad oggetto, come spesso accade nelle frodi carosello, la cessione di autovetture avvenuta solo formalmente fra due soggetti che si erano spartiti l’imposta evasa nell’ambito delle operazioni fraudolente e che avevano, grazie ad acquisti e vendite “in nero”, conseguito i benefici classici del meccanismo. Gli elementi offerti dall’Agenzia delle Entrate, uniti alla dimostrata inattendibilità delle scritture contabili, avevano condotto a ritenere che il beneficiario finale fosse a conoscenza della frode in essere e partecipasse alla stessa consapevolmente. Per questo motivo non doveva ritenersi detraibile l’imposta assolta sugli acquisti ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 633/1972. A nulla, tra l’altro, valeva la dicitura “non mia” apposta dall’accertato sui documenti di trasporto e dimostrazione, a suo avviso, del fatto che tali vetture non fossero state oggetto di acquisto. Neppure, come detto, potevano considerarsi sufficienti le scritture contabili, solo formalmente regolari, o la presunta dimostrabilità dei pagamenti per il tramite delle stesse scritture, poiché la loro falsificazione sarebbe potuta avvenire facilmente, come in realtà è accaduto.
Fonte: http://fiscopiu.it/La Stampa - Se c’è il sospetto della frode “carosello” spetta al contribuente la prova contraria
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lunedì 21 ottobre 2013
Se c’è il sospetto della frode “carosello” spetta al contribuente la prova contraria

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