Non è ricorribile per cassazione il provvedimento del tribunale che dichiara nullo il decreto di conclusione delle indagini preliminari e restituisce gli atti al Pm. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 43115/2013, dichiarando inammissibile il ricorso del procuratore generale di Ragusa.
Il Tribunale siciliano, infatti, con una ordinanza avendo rilevato che l’avviso di conclusione indagini all’imputato era stato notificato dal Pubblico ministero tramite invio di fax al difensore senza che ciò fosse stato disposto dal magistrato, e comunque in un’ipotesi in cui tale forma di notificazione non sarebbe consentita (essendo la stessa riservata ai soli avvisi spettanti ai difensori), ha dichiarato la nullità della notifica dell’avviso e ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero.
Secondo la Suprema corte, infatti: “non è abnorme, e quindi non è ricorribile per Cassazione, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevata la mancata notificazione all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al p.m. (Fattispecie in cui il p.m., a seguito di declaratoria di incompetenza del giudice di pace, aveva emesso il decreto penale di condanna, senza procedere alla previa notifica dell’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p.)”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Nessun commento:
Posta un commento