mercoledì 4 settembre 2013

Valido l’alcoltest anche senza l’assistenza dell'avvocato se non eccepita subito

Valido l’alcoltest anche senza l’assistenza dell'avvocato se non eccepita subito

Guida in stato di ebrezza: non è necessario l’avviso all’indagato della facoltà di chiamare il proprio difensore per rendere valida la prova con l’etilometro.

La Cassazione ci ripensa. Risalgono a solo tre mesi fa le due sentenze che avevano ritenuto nulla la prova con l’alcoltest qualora l’agente accertatore non inviti l’automobilista, prima della prova stessa, a farsi assistere dal proprio avvocato (leggi l’articolo: “Alcoltest: il mancato avviso a farsi assistere dal legale va eccepito subito”).

Oggi arriva una sentenza [1], sempre firmata dalla Suprema Corte, a smorzare gli entusiasmi dei formalisti della legge. Nella nuova pronuncia, i giudici affermano che, sì, è nullo l’alcoltest senza l’assistenza del legale, ma ad una condizione: che tale nullità venga immediatamente eccepita dall’indagato. Quest’ultimo può contestare la mancanza dell’avviso:
- o prima dell’accertamento;
- o immediatamente dopo;
- oppure entro i 5 giorni successivi al deposito, da parte della polizia giudiziaria, dell’accertamento, presso la Procura.

Se il conducente, dunque, dimentica di sollevare (nei predetti termini) il predetto vizio del procedimento, la nullità dell’accertamento non può essere più contestata in tribunale e, quindi, si sana. La prova fatta con l’alcoltest, nonostante l’omissione dell’avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore, può quindi diventare legittima.



[1] Cass. sent. n. 36009 del 3.09.2013.

Fonte: http://www.laleggepertutti.it

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