mercoledì 4 settembre 2013

L’accertamento dei tributi spetta all’amministrazione finanziaria

La Stampa - L’accertamento dei tributi spetta all’amministrazione finanziaria

La Cassazione, con la sentenza 20214 del 3 settembre 2013, riconosce la competenza amministrativa dell’Amministrazione Finanziaria in tema di accertamento e riscossione, nel caso in cui non solo venga disconosciuta la compensazione di un credito, ma preventivamente si stata determinata la non spettanza del credito medesimo. Nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento, per minor imposta versata per l’anno 2007, disconoscendo, di fatto, un credito d’imposta al contribuente che aveva “omesso di inoltrare la necessaria istanza al centro operativo di Pescara, finalizzata ad ottenere il riconoscimento del menzionato credito”.  Il contribuente, che aveva compensato detto credito, ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 388/2000, ha proposto ricorso, soccombendo, sia in Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (sentenza n. 109/01/2009) che in Commissione Tributaria Regionale della Sardegna (sentenza n. 30/04/2010 del 26 febbraio 2010, depositata il 16 aprile 2010). La motivazione del ricorso si basava sul fatto che l’Agenzia delle Entrate non poteva ritenersi l’ente competente in materia di accertamento e riscossione di un credito che apparteneva alla sfera delle “entrate tributarie riferite ai giochi, anche di abilità, ai concorsi pronostici, alle scommesse e agli apparecchi di divertimento e intrattenimento; di competenza dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato”. L’impresa soccombente decide di ricorrere in Cassazione con la medesima motivazione, ritenendo che la contestazione del credito non fosse di spettanza dell’Agenzia delle Entrate, ma piuttosto dell’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato. La Suprema Corte ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifestata infondatezza, evidenziando come “la materia controversa non attiene affatto a quella disciplinata dall'articolo 8, non vertendosi qui in materia di “entrate tributarie riferite ai giochi” ma di indebita compensazione tra debiti per tributi diretti e crediti di imposta riconosciuti ai sensi della Legge n. 388/2000”. Pertanto, per la Cassazione non può invocarsi l’incompetenza dell’Amministrazione Finanziaria in quanto il provvedimento impugnato non si è limitato a disconoscere la possibilità di compensazione, ma ha preventivamente accertato anche la non spettanza del credito d’imposta, accertamento che non poteva che essere effettuato dalla competente Agenzia delle Entrate. La Suprema Corte rigetta quindi il ricorso.

Fonte:
http://fiscopiu.it/news/l-accertamento-dei-tributi-spetta-all-amministrazione-finanziaria

Nessun commento:

Posta un commento

Responsabilità professionale medica, stop alle "liti temerarie" contro i medici

 Stop alle "liti temerarie" contro i medici: su 100 cause per responsabilità professionale, nel penale, solo il 5% porta a una con...