La Stampa - L’accertamento dei tributi spetta all’amministrazione finanziaria
La Cassazione, con la sentenza 20214 del 3 settembre 2013, riconosce la competenza amministrativa dell’Amministrazione Finanziaria in tema di accertamento e riscossione, nel caso in cui non solo venga disconosciuta la compensazione di un credito, ma preventivamente si stata determinata la non spettanza del credito medesimo. Nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento, per minor imposta versata per l’anno 2007, disconoscendo, di fatto, un credito d’imposta al contribuente che aveva “omesso di inoltrare la necessaria istanza al centro operativo di Pescara, finalizzata ad ottenere il riconoscimento del menzionato credito”. Il contribuente, che aveva compensato detto credito, ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 388/2000, ha proposto ricorso, soccombendo, sia in Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (sentenza n. 109/01/2009) che in Commissione Tributaria Regionale della Sardegna (sentenza n. 30/04/2010 del 26 febbraio 2010, depositata il 16 aprile 2010). La motivazione del ricorso si basava sul fatto che l’Agenzia delle Entrate non poteva ritenersi l’ente competente in materia di accertamento e riscossione di un credito che apparteneva alla sfera delle “entrate tributarie riferite ai giochi, anche di abilità, ai concorsi pronostici, alle scommesse e agli apparecchi di divertimento e intrattenimento; di competenza dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato”. L’impresa soccombente decide di ricorrere in Cassazione con la medesima motivazione, ritenendo che la contestazione del credito non fosse di spettanza dell’Agenzia delle Entrate, ma piuttosto dell’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato. La Suprema Corte ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifestata infondatezza, evidenziando come “la materia controversa non attiene affatto a quella disciplinata dall'articolo 8, non vertendosi qui in materia di “entrate tributarie riferite ai giochi” ma di indebita compensazione tra debiti per tributi diretti e crediti di imposta riconosciuti ai sensi della Legge n. 388/2000”. Pertanto, per la Cassazione non può invocarsi l’incompetenza dell’Amministrazione Finanziaria in quanto il provvedimento impugnato non si è limitato a disconoscere la possibilità di compensazione, ma ha preventivamente accertato anche la non spettanza del credito d’imposta, accertamento che non poteva che essere effettuato dalla competente Agenzia delle Entrate. La Suprema Corte rigetta quindi il ricorso.
Fonte:
http://fiscopiu.it/news/l-accertamento-dei-tributi-spetta-all-amministrazione-finanziaria
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mercoledì 4 settembre 2013
L’accertamento dei tributi spetta all’amministrazione finanziaria
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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