La sopraelevazione altera la sagoma in altezza dell’immobile: l’intervento non integra una ricostruzione ma una nuova costruzione. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza 21000/13.
Il caso
Il proprietario di un immobile conveniva in giudizio il proprio vicino di casa, che aveva realizzato una sopraelevazione del proprio edificio, per sentirlo condannare alla demolizione dello stesso, in quanto oggetto di nuova costruzione realizzata in violazione della distanza di 10 metri dal confine. La ricostruzione rispetta il principio di riallineamento orizzontale dei corpi edilizi contigui? La richiesta, tuttavia, non veniva accolta dai giudici di merito, i quali rilevavano che il perimetro dell’edificio non era stato modificato, e che «le opere realizzate dal convenuto dovevano essere qualificate alla stregua di una semplice ristrutturazione, senza alterazione del preesistente confine». Questo perché, secondo i giudici, la sopraelevazione era da considerarsi legittima essendo stato semplicemente innalzato il muro in aderenza a quello comune già sopraelevato in precedenza dall’attore. La parte soccombente, quindi, si rivolge ai giudici di Cassazione, che si rifanno ad un consolidato orientamento di legittimità. Nello specifico – si legge in sentenza - «nell’ambito delle opere edilizie, si ha semplice ristrutturazione ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio nel quale sussistano le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura». Si parla, invece, di ricostruzione nel caso in cui dell’edificio preesistente siano venute meno tali componenti, e «l’intervento si traduca nell’esatto ripristino delle stesse», senza alcuna variazione delle dimensioni. Infine – spiegano gli Ermellini – si verte in ipotesi di nuova costruzione in presenza di aumenti del perimetro o del volume. Nessuna compensazione tra volumi aggiunti ed eliminati: si tratta di nuova costruzione. Nel caso di specie, pertanto, l’avvenuta realizzazione di una sopraelevazione non consente di ricondurre le opere eseguite nel paradigma normativo della semplice «ricostruzione». L’intervento praticato, infatti, non si è tradotto nel fedele ripristino delle strutture precedenti, di conseguenza «la semplice constatazione della variazione, in altezza, della originaria sagoma del fabbricato, è sufficiente a rendere l’intervento edilizio di cui trattasi non inquadrabile nella nozione di ricostruzione».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Sopraelevazione di 1,40 metri: è nuova costruzione
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venerdì 27 settembre 2013
Sopraelevazione di 1,40 metri: è nuova costruzione
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