Corte di cassazione - Sezione I penale - Sentenza 21 maggio-26 settembre 2013 n. 40011
Il direttore di un carcere può «autorizzare i detenuti a effettuare conversazioni telefoniche con i propri difensori al di là dei limiti numerici indicati, sempre che il detenuto rappresenti, anche sommariamente, motivi di urgenza o di particolare rilevanza». A sottolinearlo è la prima sezione penale della Cassazione (sentena 21 maggio-26 settembre 2013 n. 40011), accogliendo un ricorso presentato dal ministero della Giustizia contro una decisione del magistrato di sorveglianza dell'Aquila.
Il magistrato di sorveglianza aveva accolto il ricorso di un detenuto riconoscendogli il diritto di «effettuare colloqui telefonici con il proprio difensore senza le limitazioni al numero di colloqui» previste nel regolamento penitenziario. Secondo il magistrato abruzzese, «non compete all'Amministrazione alcun potere di valutazione discrezionale della richiesta di colloqui telefonici con il difensore», che devono essere consentiti «a semplice richiesta». Di tutt'altro parere i giudici della Suprema Corte, secondo i quali le conversazioni telefoniche tra detenuto e avvocato «impegnano inevitabilmente per il loro svolgimento scelte di gestione tecnica degli impianti, di cui l'Amministrazione penitenziaria non può non farsi carico attraverso appositi provvedimenti autorizzatori».
Dunque, si legge nella sentenza depositata oggi in Cassazione, «l'esercizio del diritto di corrispondenza telefonica con il difensore deve necessariamente trovare un contemperamento nelle esigenze di tutela della collettività esprimibile con l'esercizio di un potere di controllo da parte degli organi preposti su soggetti condannati, senza che sia prospettabile - concludono i giudici di piazza Cavour - il pericolo di nocumento alle strategie difensive del condannato, a cui é fatto carico unicamente di una concisa e sintetica indicazione delle ragioni sottese alla richiesta di colloquio, neanche oggetto di comunicazione all'autorità giudiziaria, e non anche dei dettagli delle scelte difensive da fare o valutare unicamente al difensore». Il magistrato di sorveglianza dell'Aquila, sulla base del principio di diritto enunciato dalla Cassazione, dovrà
riesaminare il caso. (AGI)
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fonte: ilsole24ore/Carceri: telefonate detenuto-avvocato oltre il limite se urgenti
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venerdì 27 settembre 2013
Carceri: telefonate detenuto-avvocato oltre il limite se urgenti

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