lunedì 16 settembre 2013

Servizi di vigilanza resi da persone fisiche? Scatta l’esenzione d’imposta

Il titolare di un Istituto di Vigilanza notturna, diurna e campestre presentava istanza di rimborso IVA assumendo l’operatività dell’art. 10, n. 26, del D.P.R. n. 633/72 quanto all’attività di vigilanza privata. La C.T.P. e la C.T.R., adite sulla questione, rigettavano l’istanza dell’uomo alla luce del mutamento del quadro normativo di riferimento attuato attraverso la modifica del D.L. n. 953/82, con il quale il legislatore aveva reintrodotto l’esenzione limitandola alle prestazioni di servizi di vigilanza e custodia di cui al R.D. n. 1952/1953 relativo al servizio delle guardie giurate particolari quali lavoratori autonomi. L’uomo ricorreva, pertanto, in Cassazione ponendo il seguente quesito: “la esenzione Iva prevista dal D.P.R. n. 633/72, art. 10, n. 26, nel testo vigente nel periodo 1986-1993 ricomprende - anche od esclusivamente – le prestazioni di servizi di vigilanza e custodia erogate dagli istituti di vigilanza (di cui al R.D.L. n. 2144/1936)?”. I Giudici di legittimità hanno ritenuto che l’esenzione dall’imposta prevista in materia di servizi di vigilanza (D.P.R. n. 633/72, art. 10, n. 26, modificato dal D.L. 953/82) deve intendersi limitata alle sole prestazioni rese direttamente dalle guardie particolari giurate ai privati ed agli enti, in qualità di lavoratori autonomi, mentre non spetta in relazione alle prestazioni fornite, quand’anche a mezzo di guardie giurate, dagli Istituti di vigilanza previsti dal R.D.L. n. 2144/1936. La ratio legis appare, infatti, quella di limitare la esenzione alle sole prestazioni di vigilanza e custodia effettuate da persone fisiche a favore di enti pubblici, altri enti collettivi e privati.

Fonte: http://fiscopiu.it/news/servizi-di-vigilanza-resi-da-persone-fisiche-scatta-l-esenzione-d-imposta/La Stampa - Servizi di vigilanza resi da persone fisiche? Scatta l’esenzione d’imposta

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