lunedì 16 settembre 2013

L’azienda che ha vinto in Cassazione può agire in via monitoria per la restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza d’appello

Un azienda aveva ottenuto la riforma in Cassazione di una sentenza sfavorevole pronunziata in grado di appello; la stessa aveva quindi richiesto al lavoratore la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di secondo grado, ottenendo un rifiuto.

Al fine di ottenere la restituzione delle somme l’azienda ha proposto ricorso monitorio ai sensi dell’art. 633 c.p.c. innanzi alla Corte di Appello la cui sentenza era stata riformata in cassazione.

La Corte di Appello aveva concesso il provvedimento monitorio avverso il quale il lavoratore aveva resistito proponendo opposizione assumendo che il giudizio non si era ancora concluso avendo egli riassunto la controversia innanzi al Giudice del rinvio.

La Corte, pronunziandosi sull’opposizione con sentenza del 4 luglio 2013, ha rigettato l’opposizione evidenziando che nel caso di cassazione con rinvio nel codice di rito non si rinviene alcun divieto o impedimento a promuovere separatamente, avanti al giudice designato dalla Cassazione ai sensi dell’art. 383 c.p.c., il giudizio di rinvio e quello per la restituzione o la riduzione in pristino, essendo anzi tale possibilità desumibile dall’espressa previsione dell’art. 389 c.p.c. di un giudizio autonomo per la restituzione o la riduzione in pristino.

Nel caso in cui la domanda di restituzione venga proposta separatamente dal giudizio di rinvio, poiché il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza poi cassata sorge per il solo fatto della cassazione, nulla impedisce che la richiesta venga svolta anche con procedimento monitorio.

 Fonte:ilsole24ore/Corte di Appello di L’AQUILA, 4 luglio 2013, n. 1059
Giorgio Molteni e Claudio Ponari, Trifirò & Partners Avvocati//L’azienda che ha vinto in Cassazione può agire in via monitoria per la restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza d’appello

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