mercoledì 25 settembre 2013

Omicidio colposo commesso da soggetto minorenne e perdono giudiziale

FATTO
Il Tribunale per i Minorenni di Bari aveva in primo grado dichiarato non luogo a procedere, per concessione del beneficio del perdono giudiziale, nei riguardi di M.F., per il reato di omicidio colposo. I genitori del minore decidevano, poi, di ricorrere in appello, in quanto, nonostante la concessione del perdono giudiziale, non ravvedevano gli estremi di una condotta penale in quella che il loro figlio aveva posto in essere all’epoca dei fatti. M.F., infatti, aveva, in maniera sprovveduta, sottratto un autocarro alla disponibilità del nonno, vi si era posto alla guida, e vi aveva trasportato un amico e il fratello M.G. A causa della velocità non prudenziale e della scarsa perizia il minore alla guida perdeva il controllo del veicolo, con conseguente ribaltamento dell’autocarro; il fratellino veniva sbalzato fuori dell’abitacolo, riportando nell’immediatezza serissime lesioni, per le quali purtroppo decedeva dopo alcune ore presso il pronto soccorso nel quale era stato trasportato d’urgenza.
L’iter logico seguito dal collegio del GUP minorile barese era fondato sulla presunta evidenza di un nesso eziologico tra l’incauta guida dell’autocarro e la morte del fratellino dell’imputato. In realtà i genitori avevano accusato il personale sanitario del Pronto Soccorso di non aver eseguito in tempo determinati esami diagnostici che avrebbero prontamente palesato la rottura della milza in M.G., poi in effetti deceduto. Pertanto i giudici di primo grado, stante anche la drammaticità dell’evento e l’impatto dello stesso sulla psiche del minore imputato, per il peso di una tale responsabilità per il resto della propria vita, che avrebbe certamente condizionato lo sviluppo ulteriore della personalità, decisero per il male minore, ovvero il perdono giudiziale.
Il ragionamento che, invece, il difensore del minore imputato aveva in animo era dimostrare che tale nesso eziologico fosse da scartare a priori, stante la sentenza penale di primo grado, ancorché non passata in giudicato, con cui veniva condannato per colpa medica il personale medico di Pronto Soccorso. Pertanto, il difensore non riteneva accettabile una sentenza che, sebbene non desse luogo a un rinvio a giudizio, tuttavia non liberava l’assistito minorenne dalla responsabilità penale. E ricorreva in appello, ove otteneva esaudimento delle ragioni del proprio assistito.


DIRITTO
La sentenza di proscioglimento per concessione del perdono giudiziale presuppone a tutti gli effetti di legge una valutazione di colpevolezza dell’imputato minorenne; infatti il primo comma dell’art. 169, che disciplina l’istituto in esame, enuncia quale limite edittale per la concessione del perdono giudiziale quello di una pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione ovvero non superiore nel massimo a una pena pecuniaria di ero 1.549. Va da sé che si tratta non già di pena edittale, bensì di pena applicabile in concreto, in caso contrario l’istituto vedrebbe seriamente compromesso il proprio raggio di applicazione. Il giudice, qualora la pena applicabile in concreto possa rientrare nel detto limite, si avvale dell’art. 169 se, attraverso una valutazione prognostica (relazione del servizio sociale minorile, relazione del servizio sociale del comune di residenza del minore, nucleo familiare, valutazioni in ambito scolastico) e diagnostica (eventuale approfondimento del profilo psicologico del minore) ipotizza che il minore possa in futuro astenersi dalla commissione di altri reati, affini o diversi a quello per cui risulta imputato.
La sentenza di perdono giudiziale, ancorché sentenza di proscioglimento, tuttavia produce in sé taluni effetti pregiudizievoli: a) iscrizione nel casellario giudiziale sino al compimento del 21.mo anno di età; b) valutazione della sentenza tra i precedenti penali e giudiziari; c) possibilità per la parte offesa (cui nel processo penale minorile per legge è preclusa la possibilità di costituirsi parte civile) di ricorrere al tribunale ordinario in sede civile per chiedere il ristoro dei danni patiti.
Per tale ragione evidentemente la difesa di M.F. non ha ritenuto opportuno doversi accontentare di una sentenza di non luogo a procedere che, d’altro canto, ne dichiarava la responsabilità penale ai sensi dell’art. 589 del codice penale.



CONCLUSIONI
Il presidente del collegio GUP in sede minorile, all’atto dell’apertura, chiede ai difensori degli imputati se vi sia o meno il consenso alla definizione in questa fase. Per coloro i quali non frequentano abitualmente le aule penali minorili, tale quesito posto dal magistrato viene sovente confuso con la richiesta di ammissione al giudizio abbreviato ex art. 438 del codice di procedura penale. Il detto consenso, in realtà, apre il varco alla fruizione da parte dell’imputato minorenne di taluni istituti tipici del processo penale minorile, quali il perdono giudiziale, l’ammissione alla sospensione del processo per ammissione alla messa alla prova e l’irrilevanza del fatto. Evidentemente la difesa nel caso di specie aveva fatto affidamento su una sentenza di non luogo a procedere nei riguardi del proprio assistito sulla base di formule più favorevoli, quali quella del non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato. Pertanto, tale fiducia avrà fatto prestare consenso alla definizione della causa nella fase GUP. Infatti, qualora tale consenso non fosse stato prestato, il GUP avrebbe avuto come unica strada quella del rinvio a giudizio dinanzi al collegio del dibattimento. In fase di dibattimento sarebbe stato più agevole dimostrare l’assoluta mancanza di nesso eziologico tra evento e decesso, cosa che poi in effetti è avvenuta in appello, ove i giudici hanno assolto con formula piena M.G. dall’accusa di omicidio colposo, dichiarando non luogo a procedersi per il reato di lesioni colpose in quanto per tale reato l’azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela. La caparbietà delle difesa che non si è accontentata di un istituto che viene presentato nel quadro penale minore alla stregua di un beneficio, ha fatto sì che il proprio assistito non patisse i richiamati effetti pregiudizievoli, quali l’iscrizione nel casellario giudiziale sino al compimento del 21.mo anno di età e valutazione della sentenza tra i precedenti penali e giudiziari.

fonte: ilsole24ore/Omicidio colposo commesso da soggetto minorenne e perdono giudiziale

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