lunedì 9 settembre 2013

Marijuana, hashish e cocaina nella lavatrice di casa: minorenne condannato in concorso con i genitori, ma la quantità non è ingente

Con la sentenza 19188/13 la Cassazione ha confermato la responsabilità penale del minorenne, ma ha annullato con rinvio per l’errata applicazione della circostanza aggravante dell’ingente quantità. Un 16enne viene condannato per la detenzione di 479 grammi di marijuana, 477 grammi di hashish e 17 grammi di cocaina: tre anni di reclusione e 10mila euro di multa. La maggior parte della droga è stata ritrovata nella lavatrice di casa. In un procedimento separato, i genitori hanno sostenuto la loro esclusiva responsabilità per tale delitto. Il minorenne ricorre per cassazione, sostenendo che erroneamente non sarebbe stato preso in considerazione l’esito del procedimento penale in cui i genitori hanno ammesso la loro esclusiva responsabilità per il fatto imputatogli, di cui è stata respinta l’acquisizione in fase di rinnovazione istruttoria e che comunque non sussisterebbe l’aggravante dell’ingente quantità. La Suprema Corte sottolinea che l’imputato stesso ha ammesso la propria responsabilità nel concorso della detenzione illecita delle sostanze stupefacenti, per cui legittimamente la Corte d’Appello non ha ritenuto necessaria l’acquisizione della sentenza emessa nei confronti dei genitori, «tanto più che non era e non è stato specificato il preciso contenuto di detta sentenza e i modi e termini in cui sia stata affermata la (dedotta) responsabilità del padre dell’imputato». La doglianza rispetto alla circostanza aggravante deve invece trovare accoglimento. Infatti, come espressamente stabilito dalla sentenza n. 36258/2012 delle Sezioni Unite, in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, «l’aggravante dell’ingente quantità di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi, determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al DM 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata». Poiché non può essere escluso che l’applicazione di tale aggravante abbia inciso sulla determinazione della pena, la Corte di Cassazione annulla e rinvia, rispetto a tale punto, la sentenza impugnata.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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