lunedì 9 settembre 2013

Consiglio comunale acceso: dire a qualcuno «mediocre» può essere ingiuria, ma anche no...

La causa di non punibilità della provocazione non esige solo comportamenti rilevanti sul piano penale, essendo sufficienti anche comportamenti contrari alle norme di civile convivenza. Lo ha affermato la Cassazione nella sentenza 35497/13.

Il caso
Un imputato è stato ritenuto responsabile di avere qualificato il suo interlocutore come «mediocre» e «meno di mediocre» alla presenza di più persone. Infatti, gli epiteti erano stati pronunciati durante un consiglio comunale, in risposta alle domande della persona offesa sulle regole di bilancio. In sede di merito, tali domande non erano state qualificate come fatto ingiusto capace di integrare una vera e propria provocazione, bensì come richieste di delucidazione. Pertanto, ne era seguita la condanna per il reato di ingiurie. Il condannato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando vizio della motivazione a proposito della ricostruzione della vicenda, sotto il profilo della integrazione della causa di non punibilità della provocazione per il fatto ingiusto altrui. A suo dire, i giudici avrebbero totalmente ignorato – senza neppure qualificarli inattendibili – i testi della difesa, i quali avrebbero riferito di un dibattito politico molto acceso che aveva portato a uno scontro verbale tra le parti. In base a quanto riportato da tali testimonianze, la persona offesa aveva incalzato l’imputato con domande polemiche alle quali quest’ultimo aveva replicato che mediocre era la conoscenza che la persona offesa aveva delle norme che regolano i bilanci. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Infatti, secondo gli Ermellini, la conferma della condotta di rilevanza penale è stata effettuata sul rilievo che la persona offesa non avrebbe proferito «frasi offensive», senza considerare che per la causa di non punibilità della provocazione sono sufficienti anche comportamenti contrari alle norme di civile convivenza. Per Piazza Cavour, la sentenza impugnata risulta carente nella motivazione, non avendo in alcun modo analizzato i termini del motivo di appello con il quale era stato dedotto, sulla base delle testimonianze indotte dalla difesa, che il vocabolo mediocre non era semplicemente scaturito da una richiesta di delucidazioni della persona offesa, ma da un contesto più articolato. Un contesto nel quale la frase incriminata poteva assumere una valenza diversa se valutata in riferimento alla critica non alla persona ma alla natura della obiezione che essa formulava, in rapporto al tema in quel momento in discussione.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it
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