martedì 3 settembre 2013

Legittimo il licenziamento del dipendente condannato per spaccio

Legittimo il licenziamento del dipendente condannato per spaccio

Corte di cassazione - Sezione lavoro – Sentenza 3 settembre 2013 n. 20158
   
Legittimo il licenziamento del dipendente di una casa di cura per anziani condannato per spaccio di sostanze stupefacenti, seppure al di fuori della struttura, per la rottura del vincolo di fiducia da parte del datore. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 20158/2013, rigettando il ricorso del dipendente.

La Suprema corte spiega che “l’elencazione delle condotte legittimanti l’irrogazione della sanzione del licenziamento per giusta causa (ultimo capoverso dell’art. 41 Ccnl) ha valore puramente indicativo e certamente non tassativo laddove il fondamento del recesso possa essere individuato nella nozione legale di giusta causa e cioè in un comportamento di gravità tale da comportare la lesione del vincolo fiduciario tra le parti”.

Dunque, prosegue la sentenza, “il sapere che un dipendente addetto a mansioni che si svolgono in un ambiente così particolare e delicato (riguardino o meno l’assistenza diretta agli anziani) è stato condannato per spaccio di cocaina non può che rompere il vincolo fiduciario tra le parti, apparendo connotato da un particolare disvalore ambientale … ed espone la stessa Casa di cura ad eventuali danni e ripercussioni potenzialmente molto negative, ove la circostanza venisse a conoscenza dei parenti di persone non in condizioni di autosufficienza”.

Fonte: ilsole24ore

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