Corte di cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 24 settembre 2013 n. 39490
Il tasso alcolemico per decretare il reato di guida in stato di ebbrezza va determinato in base alla quantità effettiva di alcool presente nel sangue senza dunque la possibilità di addurre scusanti o spiegazioni a propria difesa, come quella di aver bevuto poco ma aver assunto un farmaco contenente alcool o comunque capace di alterare i valori normali del sangue. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 39490/2013, rigettando il ricorso di un uomo condannato per guida in stato di ebbrezza.
La difesa aveva eccepito che si sarebbe dovuto tenere conto del medicinale contenente alcool e idoneo dunque ad influire sullo stato di ebbrezza. La tesi secondo i giudici di Piazza Cavour è infondata. “Questa Corte (sentenza n.38793 del 2011) - ricorda infatti la sentenza - ha già precisato che l’art. 186 Cds punisce chiunque si pone alla guida in stato di ebbrezza conseguente all’uso di bevande alcoliche. Il parametro di riferimento adottato dal legislatore per valutare lo stato di ebbrezza non è rappresentata dalla quantità di alcool assunta, bensì da quella assorbita dal sangue, misurata in grammi per litro. Si tratta con tutta evidenza di una presunzione “iuris et de iure”, che porta a ritenere il soggetto in stato di ebbrezza ogni qual volta venga accertato il superamento della soglia di alcolemia massima consentita, senza possibilità da parte del conducente di discolparsi fornendo una prova contraria circa le sue reali condizioni psicofisiche, la sua idoneità alla guida e l’influenza di farmaci”.
“Nella specie - conclude la Corte -, anche ammesso che l’Ansimar possa aver contribuito, sia pure marginalmente e per mera ipotesi, ad innalzare il tasso alcolemico, la responsabilità dell’imputato è correttamente accertata; infatti chi sa di assumere farmaci di tal genere deve astenersi dalla ingestione di alcool e specialmente deve evitare di mettersi alla guida oppure deve controllare con gli appositi test facilmente reperibili in commercio di trovarsi in condizioni tali da non risultare passibile della sanzione penale”.
fonte: ilsole24ore/Alcol test, la possibile interazione con un farmaco non è una scriminante
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martedì 24 settembre 2013
Alcol test, la possibile interazione con un farmaco non è una scriminante
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