Chi acquista un’autovettura alimentata a GPL lo fa con l’evidente scopo di risparmiare sui costi del carburante e oggetto dell’acquisto è proprio un’auto alimentata a GPL, non un’auto in quanto tale. È quanto si evince dalla sentenza della Cassazione 20996/13.
Il caso
Una signora aveva convenuto una società per sentirla condannare al pagamento del prezzo per la sostituzione dell’impianto di alimentazione a GPL della propria autovettura - vendutale dalla società stessa -, nonché ai danni per essere stata costretta a sostenere i maggiori costi derivanti dall’alimentazione a benzina. La convenuta aveva eccepito decadenza, prescrizione e esonero da responsabilità – come da liberatoria sottoscritta dall’attrice - e, nel merito, la buona fede - stante la revisione da parte del precedente proprietario -. In appello, era stata dichiarata prescritta l’azione nei confronti della società. Infatti, secondo i giudici territoriali, poiché l’attrice non aveva articolato alcun mezzo istruttorio per dimostrare di aver contestato il vizio prima, il Giudice di Pace avrebbe dovuto accogliere l’eccezione preliminare della convenuta e non configurare l’"aliud pro alio", come invece aveva fatto. Contro tale decisione, la parte attrice originaria ha proposto ricorso in Cassazione, denunciando erronea considerazione dell’intervenuta prescrizione, col quesito se «la vendita di veicolo alimentato a GPL, carente di collaudo, possa soggiacere alle specifiche limitazioni dell’art. 1495 c.c. (termini per l’esercizio dell’azione di garanzia) oppure sia applicabile l’art. 1453 (risolubilità del contratto per inadempimento) trattandosi di aliud pro alio». Per la Suprema Corte il ricorso merita accoglimento. Oggetto dell’acquisto non è una autovettura in quanto tale, ma una alimentata a GPL. Secondo gli Ermellini, non è condivisibile la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui non sarebbe prospettabile l’ipotesi di aliud pro alio, in quanto l’attrice aveva chiesto i danni per i maggiori costi derivanti dall’utilizzazione a benzina, implicitamente ammettendo che il mancato collaudo dell’impianto per GPL non le aveva impedito l’utilizzo dell’auto. Piazza Cavour, invece, ha affermato che chi acquista un’autovettura alimentata a GPL lo fa con l’evidente scopo di risparmiare sui costi del carburante. Pertanto, essendo pacifico che l’impianto non era omologato e non poteva più esserlo, veniva meno la specifica utilità insita nell’acquisto ed era irrilevante che il mezzo poteva essere utilizzato a benzina. Da qui, la cassazione della sentenza con rinvio.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Acquista un’auto a GPL, ma l’impianto non è a norma: l’oggetto del contratto non è rispettato
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mercoledì 25 settembre 2013
Acquista un’auto a GPL, ma l’impianto non è a norma: l’oggetto del contratto non è rispettato
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