La notifica per l’udienza prefallimentare al cittadino italiano residente all’estero è valida se eseguita presso la sede della ditta individuale ritenuta domicilio della parte. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 21896/2013.
La Suprema corte ha dunque stabilito il seguente principio di diritto: “È valida la notificazione del decreto di convocazione e del ricorso per l’udienza prefallimentare al cittadino italiano residente all’estero, qualora eseguita presso la sede della ditta individuale dello stesso, come risultante dalla visura camerale, situata in Italia, ove ritenuta dal Giudice del merito quale domicilio della parte, sulla base di accertamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, è sottratto al controllo di legittimità”.
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