martedì 27 agosto 2013

Risarcimento del danno da vacanza rovinata

Risarcimento del danno da vacanza rovinata

Il risarcimento del danno da vacanza rovinata consiste nella restituzione del prezzo pagato dal turista-consumatore per riparare il disagio sopportato da quest'ultimo a seguito del non esatto adempimento del contratto di viaggio. Esso, in genere, viene quantificato nella metà del prezzo del pacchetto turistico venduto. Infatti, il danno non patrimoniale subito dal turista non può essere determinato nel suo preciso ammontare.
Il risarcimento del danno deve assicurare al turista una utilità sostitutiva rispetto a quella che avrebbe ricevuto nel caso in cui ci fosse stato un esatto adempimento dall'altra parte e che compensi le sofferenze morali e psichiche ricevute.
In sede di valutazione equitativa da parte del giudice, negli ultimi anni si sono moltiplicate gli elementi da prendere in considerazione per determinare il danno: le aspettative deluse precedenti al viaggio, i disagi ricevuti durante il viaggio, le conseguenze subite dal turista a causa dell'inesatto adempimento etc.
La giurisprudenza ha ritenuto che gli inconvenienti sopportati dal turista a causa dell'inadempimento degli obblighi contrattuali o di parte di essi configurano un danno non patrimoniale, il cui risarcimento trova fondamento nell'art. 16 d.lg. n. 111/1995 che usando l'espressione "qualsiasi altro pregiudizio", permette di far rientrare anche il danno da vacanza rovinata.
Una parte della dottrina e della giurisprudenza hanno ritenuto risarcibile il danno da vacanza rovinata ex art. 2059 c.c., rientrando esso nei "casi determinati dalla legge". Tuttavia viene osservato che il legislatore non ha determinato quali siano questi casi.
L'applicabilità dell'art. 2059 c.c. presuppone la qualificazione del danno da vacanza rovinata, comunque, quale danno morale e richiede il rinvio alle disposizioni violate. La norma di riferimento è l'art. 13 CCV Convenzione sul contratto di viaggio, firmata a Bruxelles nel 1970 e recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. 17 marzo 1995, n. 111, che prevede che l'organizzatore di viaggi risponde dei pregiudizi causati al viaggiatore a causa del suo inadempimento totale o parziale degli obblighi assunti sulla base del contratto di viaggio.
Per sfuggire alle difficoltà presentate dall'applicazione dell'art. 2059 c.c., è stato anche affermato che il danno da vacanza rovinata rientri nell'art. 2043 c.c. come ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
Una parte minoritaria della dottrina ha ritenuto, invece, che quando il turista-consumatore stipula un contratto per l'acquisto di un viaggio, il suo interesse a procurarsi un periodo di riposo viene "patrimonializzato", sulla base della quantità di denaro che è disposto ad sborsare per procurarsi quel periodo di relax. Il danno in esame è stato dunque qualificato come danno contrattuale patrimoniale e la misura del danno viene quantificata sulla base del prezzo del viaggio.
Focus giurisprudenziale
Una parte della giurisprudenza recente, in accordo con parte della dottrina, qualifica il danno da vacanza rovinata come danno non patrimoniale, riconducendo il risarcimento del pregiudizio all'art. 2059 c.c. Altra parte della giurisprudenza, per contestare questo orientamento, ha affermato che il danno da vacanza rovinata non sia risarcibile.
La più recente giurisprudenza ha ammesso il concorso della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale quando l'inadempimento rechi un pregiudizio a diritti costituzionalmente garantiti. In questo senso, il diritto ad na vacanza serena è stato ricondotto al diritto alla salute garantito dalla Costituzione.
Per quanto concerne il profilo della quantificazione del danno, la giurisprudenza ha cercato di individuare dei parametri per la sua liquidazione. I sostenitori della tesi che riconduce il danno da vacanza rovinata nella categoria dei danni contrattuali patrimoniali, possono usufruire del parametro del prezzo di viaggio.
Per evitare quantificazioni arbitrarie, la giurisprudenza richiede che il giudice indichi il procedimento logico con il quale ha quantificato in una determinata somma il danno da vacanza rovinata.

FOCUS GIURISPRUDENZIALE

Tribunale Monza, civile, Sentenza 17 settembre 2012, n. 2261
Giudice di Pace Milano Sezione 2 Civile Sentenza del 19 febbraio 2010, n. 3541
Tribunale Roma Sezione 11 Civile Sentenza del 7 gennaio 2010, n. 103
Tribunale Monza Sezione 4 Civile Sentenza del 7 gennaio 2010, n. 156
Giudice di Pace di Genova, Sentenza 24 ottobre 2007
Tribunale Marsala, Sentenza 5 aprile 2007
Giudice di Pace Acquaviva Fonti, Sentenza 5 febbraio 2007, n. 22
Tribunale Napoli, Sezione XI, Sentenza 27 aprile 2006
Giudice di Pace di Polla. Sentenza 16 settembre 2005
Tribunale Monza, Sentenza 6 settembre 2005
Tribunale Monza, Sentenza 6 settembre 2005

Fonte: ilsole24ore

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