Le immissioni ed i limiti di tollerabilità in condominio
Se è vero che - in virtù del disposto dell'art. 844 cod. civ. - l'elencazione dei tipi specifici di immissioni non può considerarsi tassativa, se non nel genere, tuttavia va chiarito - secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità - che i possibili fenomeni immissivi che ricadono nell'ambito di operatività della norma devono rispondere a precisi requisiti. Più in particolare, la disposizione va limitata alle sole immissioni aventi carattere materiale, indiretto e continuativo, che derivino dall'attività svolta su un fondo del vicino: «il suo dettato è passibile di applicazione, per interpretazione estensiva, a ipotesi che presentino i requisiti: della materialità dell'immissione, e cioè necessità che essa cada sotto i sensi dell'uomo ovvero influisca oggettivamente sul suo organismo (per esempio: radiazioni nocive) o su apparecchiature (per esempio: correnti elettriche e onde elettromagnetiche); del carattere indiretto o mediato dell'immissione, nel senso che essa non consista in un facere in alienum, ma costituisca ripercussione di fatti compiuti direttamente o indirettamente dall'uomo, nel fondo da cui si propaga; dell'attualità di una situazione di intollerabilità, non semplice pericolo di essa, derivante da una continuità, o almeno periodicità, anche se non a intervalli regolari, dell'immissione»...
SEGUE SU Lex24 Consulente Immobiliare 30.4.2013 - n. 1 - p.4 - Fenomeni immissivi e limiti di tollerabilità
________________
Il rumore durante le ore notturne e diurne rientra tra le principali cause che genera dissidi tra i condomini. La casistica giurisprudenziale, oltre a essere molto vasta, è anche variegata. Nella tabella che segue cercheremo di sintetizzare, senza nessuna pretesa di esaustività, le principali casistiche sottoposte ai Giudici soffermandoci solamente sulla casistica più recente e particolare prodotta negli ultimi anni.
LA CASISTICA GIURISPRUDENZIALE
Giochi dei bambini
Parco giochi sotto casa: il comune che paga per gli schiamazzi dei bambini.
(Cass. civ., Sez. unite, sent. n. 4848 del 27.2.2013)
Pianoforte
Esercitazioni al pianoforte: se l'immissione di rumore non supera il limite consentito, niente inibizione dell'uso dello strumento: basta una limitazione di orario e l'insonorizzazione. (Cass., sent. n. 9434 dell'11.6.2012)
Deve essere inibita, fino a che non siano realizzate le necessarie opere di insonorizzazione, l'attività canora e pianistica fonte di ripetute immissioni acustiche eccedenti la normale tollerabilità (9 dB rispetto al rumore di fondo). Il rumore, soprattutto quello persistente e continuativo di strumenti musicali, provoca un sicuro turbamento del benessere psicofisico, risarcibile in via equitativa come danno biologico. (App. Torino, 23.3.1993)
Il suono di un pianoforte che superi il limite di normale tollerabilità può essere causa di un pregiudizio imminente e irreparabile alla salute dei vicini: deve perciò inibirsi l'uso dello strumento fino a che non siano poste in essere le necessarie misure di insonorizzazione.
(Pret. Milano, 18.2.1993)
Ascensore
Rumori dell'ascensore che superano la soglia di tollerabilità.
(Cass., sent. n. 26898 del 14.12.2011)
Movida notturna schiamazzi, musica alto volume
Risponde della contravvenzione di cui all'art. 659/1 cod. pen. il gestore di un locale che ometta di controllare il volume delle emissioni sonore musicali prodotte all'interno del locale e di impedire schiamazzi da parte degli avventori del locale stesso, in particolare durante l'orario notturno.
(Cass., sent. n. 13599 del 5.4.2011)
Il titolare di un pubblico esercizio risponde penalmente degli schiamazzi e dei rumori provocati dagli avventori fuori dal locale, in quanto è suo dovere “impedire condotte contrastanti con le norme relative alla polizia di sicurezza, mediante il ricorso all'autorità”.
(Cass., sent. n. 45484/2004)
È configurabile il reato previsto dall'art. 659, comma 1, cod. pen. nei confronti del gestore di un pubblico locale - nella specie, un pub - la cui attività, per l'abuso di strumenti sonori, disturbi il riposo delle persone, a nulla rilevando che l'attività stessa, da ritenere per sua natura rumorosa, sia stata autorizzata dalla competente autorità amministrativa. (Cass. sent. n. 11310 del 26.2.2008)
Condizionatore
Climatizzatore rumoroso: oltre al limite di legge, il giudice deve guardare allo stato dei luoghi come nel caso del negozio che confina con lo studio legale.
(Cass., Sez. II, sent. n. 939/2011)
La Cassazione, ha condannato un condomino alla pena di € 300,00 di ammenda per avere disturbato la quiete e il riposo dei vicini, per avere utilizzato, anche in ore notturne, un rumoroso impianto di condizionamento dell'aria. (Cass., sent. n. 34240 del 12.7.2005)
Cane
Cane abbaia di notte. Sanzione penale al proprietario che non evita il disturbo ai vicini. (Cass., Sez. I, sent. n. 715/2011)
Tubazioni
Immissioni sonore provenienti dal bagno del vicino.
(Cass., Sez. II, sent. n. 14353 del 3.11.2000)
Caldaia
Immissioni derivate dalla caldaia per l'impianto di riscaldamento a gas metano installato sul vicino balcone.
(Cass. civ., Sez. II, sent. n. 7143 dell'1.8.1997)
Centrale termica
Rimozione della centrale termica condominiale dal luogo in cui era stata installata. (Cass., sent. n. 1485 del 26.2.1996)
Cancello
Rumori prodotti dal funzionamento dello scatto automatico del cancello. (Cass., Sez. II, sent. n. 3223 del 20.3.1995 e n. 4155 del 29.4.1994)
Tipografia
Sono vietate le immissioni di varia natura causate da uno stabilimento tipografico impiantato nei locali del cantinato del condominio.
(Cass., Sez. II, sent. n. 1195 del 4.2.1992)
Ristorante
Rumore, calore, fumi e odori eccedenti la normale tollerabilità immessi dal sottostante ristorante.
(Cass., Sez. II, sent. n. 49 del 7.1.1992)
Fonte: ilsole24ore
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
martedì 27 agosto 2013
Le immissioni ed i limiti di tollerabilità in condominio
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Ferrara: Violentò minore in auto. Condanna a dieci anni per il pedofilo seriale
Ieri la sentenza del Tribunale nei confronti uno straniero di 32 anni. Al termine dell’udienza la vittima, ora maggiorenne, ha pianto. É sta...
-
Ieri la sentenza del Tribunale nei confronti uno straniero di 32 anni. Al termine dell’udienza la vittima, ora maggiorenne, ha pianto. É sta...
-
Risponde di lesioni colpose di cui all'articolo 590 cod. pen. l'automobilista che apre la portiera della macchina per scendere e co...
-
Ha salutato la presidente del collegio giudicante con un «vostro onore», come nei film americani. Ha proseguito, come nei film americani, i...
Nessun commento:
Posta un commento