lunedì 26 agosto 2013

Paninoteca sotto casa rumorosa: il reato c’è, ma solo se il disturbo è percepito da un numero indeterminato di persone

 Paninoteca sotto casa rumorosa: il reato c’è, ma solo se il disturbo è percepito da un numero indeterminato di persone

Una paninoteca sotto casa può tornare utile, soprattutto quando non si ha molta voglia di cucinare. Diventa, invece, meno piacevole quando dai locali della stessa provengono forti e incessanti rumori che disturbano gli abitanti dell’appartamento appena sopra, abitato da due coniugi. Per i rumori molesti, quindi, la proprietaria della paninoteca viene condannata alla pena di 250 euro di ammenda, più il risarcimento nei confronti dei due coniugi costituitisi parti civili. A conferma dell’effettivo disturbo, ci sono anche i rilievi fonometrici: 6 decibel, il doppio di quello consentito. L’imputata si rivolge alla Cassazione (sentenza 17614/13) la quale, nell’accogliere il ricorso, ritiene che il Tribunale si sia basato su un indirizzo giurisprudenziale ormai superato. Infatti – chiariscono gli Ermellini – per la configurabilità delle contravvenzione di disturbo alle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 c.p.) «è necessario che i rumori, gli schiamazzi e le altre fonti sonore indicate nella norma superino la normale tollerabilità ed abbiano, anche in relazione alla loro intensità, l’attitudine a propagarsi ed a disturbare un numero indeterminato di persone». Ciò, comunque, a prescindere che le persone siano state effettivamente disturbate. Deve essere oggettivamente possibile il disturbo di un numero indeterminato di persone. Ed è proprio per questo - ovvero il fatto che sia oggettivamente impossibile, nella fattispecie, il disturbo di un numero indeterminato di persone – che la Cassazione annulla senza rinvio la sentenza di condanna: il fatto non sussiste.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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