lunedì 26 agosto 2013

Divieto di cumulo tra pensione diretta e pensione di reversibilità

 Divieto di cumulo tra pensione diretta e pensione di reversibilità
Una ex dipendente dell’Inail e titolare di pensione integrativa diretta, chiedeva al giudice di accertare il suo diritto anche sul trattamento pensionistico di reversibilità quale coniuge superstite di un altro ex dipendente dell’istituto. La Corte territoriale aveva considerato che la doppia pensione che ne sarebbe scaturita avrebbe oltrepassato il limite previsto per il cumulo dell’indennità integrativa speciale; tale cumulo, infatti, è consentito solo nei limiti necessari per ottenere l’integrazione della pensione sino all’importo corrispondente al trattamento minimo. In applicazione del principio del divieto di cumulo, pertanto, aveva rigettato la richiesta della donna che ricorreva, dunque, in Cassazione deducendo l’erroneità della sentenza per non aver tenuto in considerazione l’orientamento della Corte Costituzionale, la quale aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 99, comma 5, del D.P.R. n. 1092/1973, togliendo dal nostro ordinamento il divieto di cumulo tra indennità integrative speciali derivante da pensione o retribuzione o tra pensione diretta e pensione di reversibilità. La Suprema Corte, con la sentenza n. 18274 del 30 luglio 2013 – ha accolto il controricorso presentato dall’Inail osservando come tutt’ora debba ritenersi operante nel nostro ordinamento il divieto di cumulo previsto dall’art. 2, comma 6, della Legge n. 324/1959 sia pure integrato con la salvaguardia dell’importo corrispondente al trattamento minimo Inps. Tale orientamento è avvallato da altra decisione conforme della Cassazione, la n. 3589 del 7 marzo 2012.

Fonte:
http://fiscopiu.it/news/divieto-di-cumulo-tra-pensione-diretta-e-pensione-di-reversibilit

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