martedì 27 agosto 2013

Lungo matrimonio da casalinga: persa la capacità lavorativa. Diritto a un corposo assegno divorzile

Lungo matrimonio da casalinga: persa la capacità lavorativa. Diritto a un corposo assegno divorzile

Quasi cinquant’anni di matrimonio, trascorsi solo e soltanto come ‘regina del focolare’, perdendo inevitabilmente, col trascorrere del tempo, ogni «capacità lavorativa». Di questo percorso – obbligato – di vita non si può non tener conto, all’atto di fare i conti per fissare il quantum dell’assegno divorzile a favore dell’ex moglie (Cassazione, sentenza 9669/13). Rotto definitivamente il rapporto coniugale, nonostante un percorso che ha sfiorato il traguardo delle ‘nozze d’oro’, resta da risolvere la questione economica. E la decisione assunta dai giudici – sia in primo che in secondo grado – è nettamente sfavorevole all’uomo: quest’ultimo, difatti, viene condannato a «corrispondere alla moglie» un «assegno divorzile» pari a 2mila e 100 euro. Troppo, secondo l’uomo, che, richiamando la legge sul divorzio, propone ricorso in Cassazione. Obiettivo è vedere alleggerito il carico economico che grava sulle sue spalle. Invece, la decisione emessa in Appello viene condivisa, e confermata in toto, dai giudici della Cassazione: corretta la scelta di riconoscere alla donna un assegno pari a 2mila e 100 euro. Fondamentale, secondo i giudici, è il «divario reddituale tra i coniugi», divario evidentissimo in questa vicenda. Perché, ricordano i giudici, l’uomo, nonostante una «condizione economica deteriorata rispetto al passato», può vantare ancora «l’esistenza di cospicui redditi, una buona pensione, la titolarità di un patrimonio immobiliare in parte alienato», il cui ricavato sarà stato «messo a frutto». E, soprattutto, perché la donna, «di età avanzata» e «affetta da numerose patologie», «non ha mai svolto attività lavorativa e, nel corso di quasi cinquant’anni di matrimonio, si è sempre dedicata alla cura della famiglia e della casa» e si ritrova «priva di ogni residua capacità lavorativa». Assolutamente evidente, quindi, la «inadeguatezza dei redditi» della donna, che legittima non solo il riconoscimento dell’assegno divorzile a carico dell’ex marito ma anche il quantum stabilito in Appello, soprattutto tenendo presente «la lunga durata del matrimonio e la costante dedizione alla cura della famiglia».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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