La Cassazione boccia l'equazione artigiano=evasore fiscale
La Cassazione – con la sentenza n. 33372 del 1° agosto 2013 – si è pronunciata sul caso di un artigiano condannato per aver omesso il versamento della somma stabilita dal tribunale civile con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. L’artigiano aveva fatto ricorso deducendo come la responsabilità dell’imputato fosse stata affermata sulla base di mere supposizioni, senza verificare l’effettiva incapacità economica dell’obbligato. La Corte di Appello, infatti, nel confermare la sentenza di primo grado, aveva osservato che l’imputato aveva dichiarato nel 2003 un determinato reddito, come riferito dalla Guardia di Finanza a seguito dei compiuti accertamenti, e poi aveva precisato quanto segue: “è altrettanto vero che, trattandosi di artigiano, lo stesso ben può avere operato con modalità tali da sottrarre le proprie modalità al fisco”. L'assunto è stato considerato manifestamente illogico da parte della Suprema Corte, oltreché, “inaccettabile in una sentenza”, in quanto conteneva una doppia generalizzazione secondo cui tutti gli artigiani sono evasori fiscali e l’imputato, in particolare, essendo artigiano, ben poteva aver evaso l’obbligo tributario.
Fonte: http://fiscopiu.it/news/l-artigiano-solito-evadere-il-fisco-cassata-la-sentenza-che-conteneva-questa-generalizzazione
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martedì 27 agosto 2013
La Cassazione boccia l'equazione artigiano=evasore fiscale

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