Cassazione: femminicidio rafforzare la parte sullo stalking del Dl
Bene la querela non revocabile contro il violento, che rappresenta la "novità più rilevante", e le nuove misure di tutela introdotte, ma il testo sul femminicidio va rafforzato, perché sullo stalking, sulle possibili ricadute sui minori e anche sulle modifiche al codice di procedura penale presenta dei punti deboli. La Cassazione ha fatto una disamina del decreto legge sul femminicidio varato dal governo alla vigilia di ferragosto, il n. 93 di quest'anno. Un testo che non contiene solo misure per contrastare la violenza di genere e contro le donne, ma anche in materia di sicurezza (dalla rapina, al furto di rame, alla frode informatica), di protezione civile e di commissariamento delle province.
Ma è certamente la prima parte quella che a livello sociale suscita maggiore interesse, visto il ripetersi di omicidi, violenze e maltrattamenti contro le donne. In una relazione la Suprema Corte spiega che la norma segna importanti passi avanti, recependo le indicazioni della Convenzione di Istanbul, introducendo nuovi "meccanismi di tutela della persona offesa" e soprattutto introducendo la irrevocabilità della querela contro il violento. Ma non mancano aspetti dubbi, soprattutto in merito al reato di atti persecutori, lo stalking, che spesso è l'anticamera di violenze più gravi.
Nessuna aggravante per la presenza di minori
Suscita "qualche perplessità" - segnala infatti la Suprema Corte - il fatto che il decreto non abbia previsto un'aggravante per il reato di atti persecutori commessi in presenza di minori analoga a quella predisposta per i maltrattamenti commessi alla presenza di minori di 18 anni, ossia la "violenza assistita". Per quest'ultima, infatti, il testo stabilisce l'aumento di un terzo della pena, soppesando quindi "il complesso di ricadute di tipo comportamentale, psicologico, fisico, sociale e cognitivo, nel breve e lungo termine, sui minori costretti ad assistere ad episodi di violenza domestica e soprattutto a quelli di cui è vittima la madre".
Manca invece la "previsione di analoga aggravante con riguardo al reato di atti persecutori, che presenta ugualmente natura abituale e la cui consumazione può dunque obbligare (e l'esperienza insegna che di fatto spesso obbliga) minori ad assistere a comportamenti parimenti pericolosi per il loro corretto sviluppo psicologico". Un rilievo analogo viene mosso a partire dall'aggravante introdotta per il reato di violenza sessuale in cui la vittima sia il coniuge, anche se separato o divorziato. Un punto che è stato a lungo dibattuto in giurisprudenza su cui "il legislatore dell'urgenza ha dunque rotto ogni residuo indugio ed ha soprattutto riconosciuto la specifica gravità della violenza sessuale perpetrata come manifestazione di dominio all'interno di un rapporto di coniugio o affettivo ovvero come strumento di 'persecuzione’ successivo alla rottura di tali rapporti".
"Scelta che peraltro il decreto - obiettano però dalla Cassazione - non ha replicato con altrettanta decisione con riguardo al delitto di atti persecutori". Il decreto legge apporta anche una serie di modifiche la codice di procedura penale a supporto delle novità introdotte. Modifiche che riguarda le varie fasi del procedimento, dalle misure cautelari all'incidente probatorio, ma che nel loro svolgimento e nella tempistica "non sempre si distinguono per coerenza sistematica".
Fonte: ilsole24ore
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lunedì 26 agosto 2013
Cassazione: femminicidio rafforzare la parte sullo stalking del Dl

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