venerdì 1 luglio 2011

Vantarsi con gli amici del bar della proprie prestazioni sessuali non configura il reato di diffamazione se le dirette interessate non sono identificabili

Cassazione Penale, sent. n. 25458/11
Vantarsi con gli amici del bar della proprie prestazioni sessuali non configura il reato di diffamazione se le dirette interessate non sono identificabili

Nessun commento:

Posta un commento