venerdì 1 luglio 2011

Vantarsi con gli amici del bar della proprie prestazioni sessuali non configura il reato di diffamazione se le dirette interessate non sono identificabili

Cassazione Penale, sent. n. 25458/11
Vantarsi con gli amici del bar della proprie prestazioni sessuali non configura il reato di diffamazione se le dirette interessate non sono identificabili

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