mercoledì 30 dicembre 2015

Revoca patente: è incidente anche la collisione con un veicolo in sosta

In relazione alla revoca della patente, è da considerare incidente anche la collisione con un veicolo in sosta. Per la sentenza n. 49352/2015 della Suprema Corte va disposta la revoca della patente di guida nel caso in cui il conducente in stato di intossicazione alcolica abbia provocato un sinistro stradale, nella cui nozione, da interpretare in senso ampio, rientra qualsiasi collisione e anche un lieve tamponamento, lungo la traiettoria di marcia, con un veicolo in sosta.

È sufficiente anche il lieve tamponamento con un’auto in sosta a determinare la revoca della patente di guida, nel caso in cui il conducente venga sorpreso a circolare con un tasso alcolemico superiore alla soglia legalmente consentita.
Ad affermarlo è la Quarta Sezione della Suprema Corte, che, per la risoluzione del caso, ha definitivamente chiarito la nozione di “incidente” e le conseguenze che discendono dalla guida in stato di alterazione per l’assunzione di bevande alcoliche.
La vicenda nasce dalla “bravata” di un automobilista che, postosi alla guida in stato di ebbrezza, aveva ben presto perso il controllo del proprio veicolo, arrestando la marcia contro un’auto in sosta lungo il tragitto percorso.
L’incauto conducente aveva ricevuto la notifica di un decreto penale di condanna per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 cod. strada), in conseguenza della rilevazione di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g\l e della contestazione dell’aggravante di aver provocato un incidente.
Nel successivo giudizio di opposizione, celebrato con rito abbreviato, l’imputato era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia ed erano state applicate le gravose e afflittive sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo.
Il procuratore generale ricorreva avverso la sentenza di merito, che aveva erroneamente applicato la sospensione e non invece la revoca della patente di guida, che consegue quale effetto automatico in caso di condanna nell’ipotesi di incidente.
Sul punto, l’art. 186 cod. strada prevede che “qualora al conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), la patente di guida è sempre revocata”.
E' evidente che il legislatore ha diversificato le situazioni tra chi guida semplicemente un veicolo in stato di ebbrezza e chi, nella stessa condizione, provoca un incidente, trattandosi di ipotesi ritenuta, ovviamente, più grave e pericolosa socialmente.
Non è apparsa convincente la tesi a discarico dell’imputato, secondo la quale “non sarebbe sufficiente essere rimasti coinvolti in un sinistro, ma occorrerebbe aver provocato l'incidente”, specie qualora (come nel caso in esame) non si sia verificato alcun pericolo per l'incolumità altrui e dello stesso conducente, ma soltanto un marginale e microscopico impatto senza alcuna conseguenza di rilievo (urto dello spigolo anteriore del mezzo con quello posteriore del veicolo in sosta).
Ma tale prospettazione non ha convinto gli ermellini: anche un lieve tamponamento che non abbia procurato gravi danni ai veicoli o lesioni alle persone fa scattare l’aggravante e, di conseguenza, la revoca della patente.
In tema di guida in stato di ebbrezza, l'aver provocato un incidente deve essere inteso come qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (Cass. pen., Sez. 4, sentenza n. 47276 del 06/11/2012, dep. 06/12/2012, Rv. 253921).
Più di recente, è stato anche specificato che è sufficiente che si verifichi un urto del veicolo contro un ostacolo, ovvero la sua fuoriuscita dalla sede stradale, pur senza constatazione di danni a persone o ose (Cass. pen., Sez. 4, sentenza n. 36777 del 02/07/2015, dep. 10/09/2015, Rv. 264419).
La previsione normativa non è diretta ad evitare ingorghi o rallentamenti, ma situazioni di grave pericolo, derivanti dalle inadeguate condizioni psico-fisiche nelle quali l'agente si pone alla guida.
Ciò che rende la fattispecie aggravata è il fatto che il conducente, postosi alla guida in condizioni psicofisiche alterate, abbia concretamente dimostrato di non essere in grado di padroneggiare il mezzo.
In prospettiva di sintesi, ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante che determina la revoca della patente di guida, rileva ogni emblematica e comprovata anomalia nella marcia del veicolo, costretto ad arrestarsi attraverso modalità non fisiologiche, che denotano un comportamento anomalo del conducente.
Va da ultimo segnalato che anche in caso di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sussiste sempre il dovere per il giudice di disporre l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, atteso che l'applicazione della causa di non punibilità presuppone comunque l'accertamento della materialità del fatto (Cass. pen., Sez. 4, sentenza n. 44132 del 09/09/2015, dep. 02/11/2015, Rv. 264830).
Fonte: www.quotidianogiuridico.it

Per leggere la sentenza clicca qui: www.quotidianogiuridico.it/~/media/Giuridico/2015/12/29/revoca-patente-e-incidente-anche-la-collisione-con-un-veicolo-in-sosta/493522015 pdf.pdf

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